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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21207/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione a un atto di precetto notificato dal resistente, relativo a un credito sorto all'esito di una vicenda successoria e di un giudizio divisionale. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione; la corte d'appello aveva poi dichiarato in parte inammissibile il gravame per aspecificità e in parte lo aveva respinto. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha articolato tre motivi, ma la Corte ha rilevato che l'atto di impugnazione era formulato in modo confuso e inintellegibile, con riferimenti sovrapposti a pretese compensazioni, controcrediti, somme asseritamente richieste in eccesso, aggravamenti di iscrizione ipotecaria, interessi e rivalutazione monetaria non dovuti, senza una chiara ricostruzione dei fatti processuali e senza puntuale indicazione degli atti e documenti richiamati. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile per violazione degli oneri di esposizione e specificazione previsti dagli artt. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., evidenziando anche che non era possibile sanare le lacune mediante la memoria o tramite richiami generici ad altri atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il ricorso per cassazione non consentiva di comprendere con chiarezza la vicenda sostanziale e processuale né il contenuto effettivo delle censure, e che mancava la necessaria riproduzione e localizzazione degli atti e documenti richiamati, incluso l'atto di appello. Ha inoltre escluso che la memoria potesse integrare il ricorso e ha respinto la richiesta di trattazione congiunta con altro ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover attingere ad altre fonti o agli atti del fascicolo.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurne il contenuto rilevante e senza indicarne con precisione la collocazione e la provenienza nel fascicolo.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato solo come parametro della dichiarata inammissibilità del motivo di appello per aspecificità, la cui corretta contestazione in cassazione richiede una puntuale indicazione del contenuto dell'atto di gravame.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata formulata nel procedimento camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità giustifica, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti deve essere autosufficiente e intellegibile: il giudice di legittimità deve poter comprendere immediatamente la vicenda sostanziale e processuale senza ricostruzioni esterne.
  • La censura che investe l'asserito errore del giudice di merito sulla specificità dell'appello è inammissibile se il ricorrente non riporta nel ricorso il contenuto dell'atto di appello nella misura necessaria a far emergere il vizio denunciato.
  • L'onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. impone, quando si richiamano atti e documenti, di riprodurne il contenuto essenziale e di indicarli con precisione, non essendo sufficiente un rinvio generico al fascicolo o agli atti di merito.
  • La memoria depositata nel giudizio di cassazione non può integrare o sanare le carenze del ricorso originario, perché ha funzione solo illustrativa.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto dei requisiti di ammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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