Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03186/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per uso di atto falso. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale per asserita insussistenza dell'offensività della condotta, sostenendo di avere esibito la patente di guida per dimostrare generalità già vere e già accertate, sicché il documento sarebbe stato privo di reale capacità lesiva. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la vicenda non meritasse punizione ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché non formulava una critica effettiva alla sentenza di appello, limitandosi a riproporre censure già disattese; ha inoltre richiamato il principio per cui il cosiddetto falso innocuo ricorre solo quando l'alterazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato documentale dell'atto e non va valutata in base all'uso concreto dell'atto falso. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità dell'offesa alla pubblica fede derivante dall'esibizione di un documento totalmente falsificato, mediante una valutazione ex art. 133 c.p. non sindacabile in cassazione come semplice richiesta di diverso apprezzamento di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 489 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello per uso di atto falso.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; esclusa perché la motivazione di merito sulla gravità dell'offesa non era sindacabile nei termini prospettati.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Richiamato quale parametro per la valutazione della gravità dell'offesa e della non particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di uso di atto falso, il cosiddetto falso innocuo ricorre solo quando l'alterazione o l'infedele attestazione siano del tutto irrilevanti rispetto al significato dell'atto e alla sua funzione documentale; non è decisivo l'uso concreto che dell'atto falso sia stato fatto.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi la gravità dell'offesa secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; tale apprezzamento, se sorretto da motivazione non illogica, non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • L'esibizione di un documento integralmente falsificato è idonea a integrare un'offesa apprezzabile alla pubblica fede e può ostare al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.