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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14351/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il contribuente aveva impugnato estratto di ruolo e cartella di pagamento (cartella n. 06820100493286506000, IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi per il 2006) deducendo l'omessa notifica della cartella e sostenendo di essere venuto a conoscenza dell'estratto solo il 9 aprile 2014. Le commissioni di merito avevano accolto il ricorso del contribuente ritenendo invalida la notifica e conseguente decadenza del concessionario dalla riscossione. L'Agenzia (ricorrente in Cassazione) impugnava la sentenza della CTR con quattro motivi, incentrati sulla validità della notifica (consegna al portiere), sulla presunta inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come atto interno, sull'omesso esame di fatti decisivi e su violazioni di norme processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia e ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, ritenendo che, in base alla novella normativa introdotta dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021 (conv. L. 215/2021) e all'interpretazione delle Sezioni Unite, l'estratto di ruolo non è in linea di principio impugnabile e l'impugnazione diretta della cartella non notificata è ammissibile solo se il debitore dimostra un concreto pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassative (partecipazione ad appalto pubblico, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici con pubbliche amministrazioni). La Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina ai processi pendenti e, non ravvisando nei fatti allegati dal contribuente il specifico interesse preteso dalla norma sopravvenuta, ha dichiarato la domanda del contribuente inammissibile per mancanza di interesse ad agire.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215)

    «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»

    La Corte ha ritenuto la norma applicabile ai processi pendenti e ha interpretato la disposizione in senso restrittivo: l'impugnazione diretta dell'estratto/ della cartella non notificata è ammessa solo se è provato uno dei pregiudizi tassativamente elencati; la disposizione è di contenuto precettivo e non soggetta ad estensione analogica.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Richiamata per delineare la tutela differita prevista per gli atti notificati successivamente: la norma non escludeva, secondo le Sezioni Unite del 2015, la possibilità di tutela immediata in presenza di legittimo interesse; tuttavia la novella del 2021 ha modificato l'accesso alla tutela immediata disciplinandone i casi tassativi.

  • Cass. SS.UU. sent. n. 19704/2015

    Aveva affermato che il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale fosse venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo rilasciato dal concessionario, ammettendo una tutela immediata alternativa a quella differita. La Corte nel caso concreto ha riconosciuto la modifica normativa sopravvenuta e la diversa soluzione delle SS.UU. successive.

  • Cass. SS.UU. sent. n. 26283/2022

    Ha stabilito che l'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 si applica ai processi pendenti e va inteso come specificazione dell'interesse alla tutela immediata: la presenza dell'interesse deve essere dimostrata e i casi previsti sono tassativi.

  • Corte Costituzionale sent. n. 190/2023

    Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, ritenendo che la disciplina rientri nella discrezionalità legislativa in materia di processo e non presenti vizi tali da richiedere intervento costituzionale.

  • D.P.R. 602/1973, art. 26; art. 139 c.p.c.; art. 360 c.p.c.

    Art. 26 e art. 139 c.p.c. richiamati in relazione alle modalità di notifica (posta vs ufficiale giudiziario) e alla relativa disciplina; art. 360 c.p.c. richiamato riguardo ai motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto e omesso esame di fatto). La Corte ha osservato che alcune disposizioni di procedura della notificazione non sono direttamente traslabili alle notifiche postali dell'agente della riscossione e che le censure di merito soggette a Cassazione devono essere adeguatamente articolate.

Massime di principio

  • Dopo la modificazione normativa (art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973) l'estratto di ruolo è, in linea di principio, non impugnabile: il contribuente che intenda agire deve dimostrare un concreto pregiudizio ricompreso nelle ipotesi tassative previste dalla norma.
  • La nuova disciplina si applica anche ai giudizi pendenti: chi ha già proposto ricorso contro estratti o cartelle non notificati deve integrare la propria domanda provando uno dei pregiudizi elencati, pena l'inammissibilità per mancanza di interesse ad agire.
  • I casi che giustificano l'impugnazione diretta sono tassativi e non ammettono interpretazioni estensive o analogiche (la dimostrazione del pregiudizio è condizione di ammissibilità).
  • Se la notifica è contestata (es. consegna al portiere), il contribuente dovrà comunque dimostrare l'interesse concreto richiesto dalla norma; in assenza di ciò la domanda è destinata a essere dichiarata inammissibile, anche in sede di Cassazione.
  • La tutela alternativa rimane possibile: il contribuente può impugnare atti successivi (es. iscrizione ipotecaria) o chiedere misure cautelari; il giudice ordinario o tributario può comunque esaminare le doglianze connesse alle notifiche nell'ambito di altri rimedi.
  • Le parti devono porre attenzione a sollevare e documentare sin dal primo grado eventuali pregiudizi di natura amministrativa (appalti, rapporti con soggetti pubblici, perdita di benefici), perché tali elementi sono decisivi per l'ammissibilità dell'azione.

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