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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14211/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente, in qualità di erede per rappresentazione, ha impugnato due vendite del 18.4.1997 (abitazione e terreno) compiute da Giuseppe Chincarini e Augusta Andreoli in favore dei convenuti, sostenendo che si trattasse di negozi misti con donazione o donazioni simulate, chiedendone la riduzione per lesione di legittima e il risarcimento per l'uso esclusivo dei beni. I resistenti hanno chiesto, in riconvenzionale, il rimborso di spese funebri o il controvalore delle migliorie. In primo grado il Tribunale ha qualificato gli atti come negozi misti e ha accolto la riduzione solo rispetto all'atto Andreoli, liquidando €69.000; la Corte d'appello ha confermato la qualificazione di negozi misti per entrambi gli atti, escluso che la donazione indiretta a favore di Marisa Benamati ledesse la legittima della ricorrente, escluso di tener conto della vocazione edificatoria del terreno al momento della vendita e ha esonerato Francesco Carlo Chincarini dall'obbligo di collazione. Con ricorso per cassazione la Chincarini ha contestato la prova della simulazione, la valutazione dei beni (soprattutto della potenzialità edificatoria), l'esclusione dal computo dell'asse della donazione indiretta ricevuta da Francesco e l'erronea esclusione della reintegrazione in natura.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto alcuni motivi (in particolare riguardo alla prova della simulazione e alla reintegra in natura) ma ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento alla valutazione dei beni e all'obbligo di computare, ai fini della determinazione dell'asse e della legittima, tutte le donazioni effettuate (anche a soggetti non coeredi). In dettaglio: ha ritenuto errata la valutazione che aveva escluso la ricaduta della vocazione edificatoria del terreno nella determinazione del valore dell'asse (i beni vanno valutati al momento dell'apertura della successione); ha ritenuto errata la esclusione, ai fini del calcolo della massa ereditaria, della donazione indiretta ricevuta da Francesco Chincarini (anche se tale donazione non è aggredibile dalla ricorrente per mancata accettazione con beneficio d'inventario, il suo valore deve essere computato nella riunione fittizia fra relictum e donatum per calcolare la legittima). Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame (con nuovo calcolo della massa ereditaria, nuova stima dei terreni tenendo conto della vocazione edificatoria e possibile nuovo progetto di divisione). Ha altresì disposto che la Corte di merito regoli le spese di legittimità. Alcuni motivi sono stati dichiarati assorbiti e altri respinti.

Norme richiamate

  • art. 556 c.c.

    Le donazioni devono essere computate, ai fini del calcolo della massa ereditaria e della determinazione della quota disponibile e della legittima, indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia coerede o soggetto estraneo; il valore delle donazioni rileva nella riunione fittizia (relictum + donatum) al momento dell'apertura della successione.

  • art. 559 c.c.

    Le donazioni si riducono secondo l'ordine cronologico previsto dall'art. 559 c.c.: si parte dalle ultime effettuate; se coeve si procede proporzionalmente. Il ricorrente non può ottenere più di quanto avrebbe potuto ottenere aggredendo donazioni più recenti o coeve.

  • art. 560 c.c.

    Nel caso di negozio misto con donazione (donazione indiretta) la riduzione avviene in genere per equivalente e non in natura, perché non è messa in discussione la titolarità del bene trasferito.

  • art. 737 c.c.

    L'obbligo di collazione previsto dall'art. 737 c.c. riguarda i coeredi; ciò non esclude però che, ai fini del calcolo dell'asse e della legittima, il valore delle donazioni a terzi debba essere comunque considerato nella riunione fittizia.

  • artt. 747 e 750 c.c.

    Per la determinazione della quota di riserva e della quota disponibile occorre formare il compendio dei beni relitti e determinare il loro valore al momento dell'apertura della successione; le donazioni vanno stimate anch'esse con riferimento alla medesima data.

  • art. 2729 c.c. (richiamato in materia probatoria)

    La sentenza richiama i limiti all'uso di presumzioni sulla base di fatti noti emersi in istruttoria e precisa che l'omesso uso di presumzioni da parte del giudice non è sempre censurabile in cassazione, salvo i presupposti dell'art. 360 c.p.c. n.5.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio di motivazione relativo all'omesso esame di fatti rilevanti e decisivi può essere dedotto in cassazione solo se ricorrono i presupposti dell'art. 360 c.p.c. n.5; la Corte ha ritenuto che tale deduzione non fosse ammissibile per questioni di fatto decise in modo omogeneo tra primo e secondo grado.

  • art. 348 ter c.p.c., commi IV e V

    La possibilità di dedurre in cassazione fatti nuovi o questioni precluse è limitata; la Corte ha ritenuto preclusa l'allegazione di talune questioni nuove in appello e in cassazione ove fondate su medesime ragioni di fatto già decise.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamate le regole sull'onere e sulla valutazione della prova: la parte che agisce in riduzione deve provare il carattere simulato dell'atto; non incombe ai convenuti provare il versamento del prezzo salvo che la prova della simulazione sia stata validamente fornita.

  • art. 366 c.p.c.

    Se si censura in cassazione il mancato esame di una circostanza di fatto 'pacifica', il ricorrente deve indicare in quale atto tale circostanza sia stata allegata e provata; la sentenza osserva che la ricorrente non ha soddisfatto tale onere.

Massime di principio

  • La qualificazione di vendite come 'negotium mixtum cum donatione' comporta la riduzione per equivalente (controvalore) e non l'acquisto del bene in natura da parte dell'erede leso.
  • Per accertare la lesione della quota di legittima il valore dei beni (relictum) e delle donazioni (donatum) va determinato al momento dell'apertura della successione; quindi la potenzialità edificatoria del terreno va valutata con riferimento a quella data se rilevante per il valore.
  • Tutte le donazioni, anche se effettuate a soggetti estranei o a non coeredi, devono essere computate nella riunione fittizia per il calcolo della legittima (art. 556 c.c.), benché la riduzione nei confronti di un donatario non coerede possa essere in concreto preclusa dalla mancata accettazione con beneficio d'inventario.
  • L'onere della prova del carattere simulato di una vendita grava sul soggetto che chiede la riduzione; la presenza di testimoni non dimostra di per sé la donazione e le presunzioni devono essere specificamente dedotte e documentate in giudizio.
  • Se la riduzione è effettuata per equivalente, non sorge una comunione sui beni trasferiti e quindi non sono dovuti frutti o uso esclusivo salvo diversa decisione volta a riconoscere la comunione o l'acquisto in natura.
  • In sede di cassazione è necessaria elevata specificità nella doglianza: critiche generiche alla relazione del consulente tecnico d'ufficio o alla stima non sono sufficienti; vanno indicate le parti della consulenza ritenute errate e l'incidenza causale sul decisum.
  • L'ordine cronologico delle donazioni (art. 559 c.c.) resta principio vincolante: il legittimario che non può aggredire la donazione più recente deve scomputare tale effetto quando aggredisce donazioni anteriori.

Testo integrale

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