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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14312/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. L. 28 febbraio 1983, n. 53), sostenendo che il termine ultimo per la notifica della cartella/ingiunzione per la tassa automobilistica dovesse coincidere con il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era stato notificato, mentre il giudice di merito aveva ritenuto che il termine triennale per la riscossione decorresse dalla definitività dell'avviso di accertamento (ossia dal sessantesimo giorno successivo alla notifica) e non dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza dell'imposta; nella fattispecie l'avviso di accertamento era stato notificato il 5/9/2014, la cartella/ingiunzione il 17/11/2017 e il giudice di merito aveva ritenuto la notifica tardiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione Abruzzo. Ha confermato il principio secondo cui, in materia di tassa automobilistica, il termine triennale per il recupero (riscossione) va computato a partire dal momento in cui l'avviso di accertamento diventa definitivo (ossia dopo il decorso dei 60 giorni per l'impugnazione dalla notifica), e non da una generica data del 31 dicembre prevista per i tributi locali. Applicando tale criterio, il termine triennale è stato fatto decorrere dal 5 novembre 2014 (sessantesimo giorno dalla notifica del 5/9/2014) e dunque spirato il 5 novembre 2017; la notifica dell'intimazione di pagamento il 17 novembre 2017 è risultata intempestiva. La Corte ha compensato le spese processuali alla luce dei contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. L. 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma 51

    L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita’ si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte

    La Corte interpreta l'art. 5 come norma che abbraccia sia la fase di accertamento sia la fase di riscossione delle tasse automobilistiche, ma stabilisce che il dies a quo del termine triennale per la riscossione coincide con la definitività dell'avviso di accertamento (ossia con il decorso dei 60 giorni per l'impugnazione), non con una data forfetaria come il 31 dicembre prevista per altri tributi locali.

  • Codice civile, art. 2935

    Richiamato per il principio generale secondo cui la prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; la Corte ne trae il principio che il decorso della prescrizione parte quando l'atto impositivo diventa definitivo.

  • Codice civile, artt. 2943-2945 (interruzione della prescrizione)

    Citati per il principio che, in caso di interruzione della prescrizione, un nuovo termine decorre dalla data dell'atto interruttivo, che si considera notificato al destinatario.

  • Codice civile, art. 2946

    Rilevante per indicare il termine ordinario decennale di prescrizione, cui la Corte contrappone i termini speciali più brevi quando previsti per specifici crediti tributari.

  • Codice civile, art. 2964

    Richiamato in relazione alla nozione di decadenza in materia di atti impositivi/prodromici, per distinguere l'istituto della decadenza dalla prescrizione.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 163 e art. 1, comma 161

    Richiamate per evidenziare che la disciplina del termine '31 dicembre del terzo anno successivo' si applica ai tributi locali e non alla tassa automobilistica; pertanto l'art. 163 non è applicabile al caso di specie.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 14 e 15

    Richiamati nei rimandi sulla possibilità di riscossione coattiva e sulle procedure amministrative che seguono l'acquisita definitività dell'atto impositivo.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68

    Citato per il principio secondo cui l'Amministrazione può agire definitivamente per il recupero solo dopo che l'atto impositivo è divenuto definitivo, rendendo possibile l'esecuzione coattiva.

Massime di principio

  • Per la tassa automobilistica il termine triennale per il recupero (riscossione) decorre dal momento in cui l'avviso di accertamento diventa definitivo (ossia dopo il decorso dei 60 giorni per l'impugnazione), non dalla data di notifica dell'accertamento tout court né da un generico 31 dicembre previsto per tributi locali.
  • L'art. 5 d.l. 953/1982 va interpretato nell'ottica della definitività dell'atto impositivo: la prescrizione inizia quando il credito è effettivamente aggredibile dall'Amministrazione (esigibilità), conformemente all'art. 2935 c.c.
  • La disciplina che fissa il termine del 31 dicembre del terzo anno si applica ai tributi locali (es. art. 163 L. 296/2006) e non può essere estesa automaticamente alla tassa automobilistica, che segue la specifica disciplina dell'art. 5 citato.
  • In caso di contestazioni procedurali o di possibile interruzione del termine prescrizionale, va considerato che l'atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine dalla data della sua efficacia/ notifica; pertanto è fondamentale verificare date di notifiche e di definitività per il calcolo dei termini.
  • Se esistono contrasti giurisprudenziali rilevanti sul computo dei termini, le parti devono valersi degli strumenti processuali (memorie, richieste di rimessione alle Sezioni Unite) e considerare la possibilità di compensazione delle spese in Cassazione quando ricorrono contrasti di massima.

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