Cassazione Civile, Sentenza n. 14315/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Digitel aveva escusso, il 14 dicembre 2017, una polizza/garanzia (Euro 100.000) rilasciata dalla Banca a favore di Digitel per obblighi di Televoip derivanti da contratto del 19/10/2009 (servizi di accesso alla rete). Televoip e la Banca contestarono l'escussione: la Banca deduceva la natura di garanzia e ne chiedeva pagamento; Televoip sollevò l'exceptio doli (abuso del diritto) sostenendo che Digitel, pur essendo consapevole di non poter più svolgere i servizi (a causa di provvedimenti AGCOM e del contenzioso con Telecom che avevano inibito l'accesso alla rete), aveva comunque escusso la garanzia senza informare Televoip; in primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda della Banca ma aveva accertato l'inadempimento di Digitel e risolto il contratto; la Corte d'appello (sent. 684/2020) ha qualificato la polizza come contratto autonomo di garanzia e dichiarato l'inefficacia della polizza per exceptio doli generalis, ritenendo l'escussione abusiva; Digitel ha invocato la revocazione (decl. inammissibile con sent. 1157/2021) e ha proposto ricorsi per cassazione articolando censure di errore di fatto (anteriorità del credito di Televoip), vizio di motivazione, omissione dell'esame di fatti decisivi, e violazione dei poteri istruttori nel procedimento a rito sommario. La Corte di legittimità ha esaminato: (i) l'inammissibilità della revocazione e l'insufficienza del gravame; (ii) il merito delle censure sul giudizio di merito e i limiti della sindacabilità in cassazione; (iii) la correttezza dell'applicazione dell'exceptio doli e la legittimità del procedimento sommario/semplificato e dei poteri istruttori esercitati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi proposti da Digitel (iscritti al n. 22122/2020 e al n. 27193/2021), nonché il ricorso incidentale del Fallimento Televoip, confermando la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 684/2020 (inefficacia della polizza per exceptio doli) e la dichiarazione di inammissibilità della revocazione (sent. 1157/2021). Motivazioni principali: (i) la Corte territoriale ha correttamente valorizzato i fatti sopravvenuti (contenzioso con Telecom, provvedimenti AGCOM e inibizione accesso alla rete) che rilevano ai fini dell'exceptio doli; (ii) l'asserito errore di fatto (anteriorità del credito di Televoip) è, in ogni caso, non decisivo o costituisce errore di giudizio non sindacabile con la revocazione; (iii) le doglianze sulla insufficienza istruttoria e sul mancato mutamento del rito sono inammissibili perché attengono a valutazioni discrezionali del giudice del merito e per la natura del procedimento sommario (cognizione piena ma rito semplificato). Esiti procedurali e spese: rigetto dei ricorsi; Digitel condannata a rimborsare al Fallimento Televoip le spese per Euro 5.800,00 (più forfettarie, esborsi Euro 200,00 e accessori) e a rimborsare alla BCC le spese per Euro 7.600,00 (più forfettarie, esborsi Euro 200,00 e accessori); compensazione delle spese fra alcune parti come indicato in dispositivo; segnalazione dell'obbligo eventuale di versamento di ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Regola il procedimento con rito sommario/semplificato di cognizione: la Corte osserva che si tratta di cognizione piena (non mera cognizione sommaria) con rito deformalizzato; non attribuisce carattere inquisitorio al giudice.
Attribuisce al giudice del procedimento sommario la possibilità di procedere agli atti istruttori ritenuti 'rilevanti'; la Cassazione chiarisce che ciò non equivale a poteri officiosi illimitati né legittima il mutamento del rito d'ufficio da parte del giudice d'appello.
art. 702-quater cod. proc. civ.
Consente l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello se ritenuti indispensabili; la Corte sottolinea i limiti alla disponibilità probatoria e la natura discrezionale dell'ammissione.
Dispositivo sulla revocazione per errore di fatto; la Cassazione conferma che l'errore deve essere di fatto decisivo e non sindacabile se si traduce in mero errore di giudizio.
Procedura di revocazione: la Corte ricorda i limiti della cognizione nel giudizio di revocazione e la possibilità di rifiutare domande nuove.
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3 e 5 e commi richiamati)
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e carenza assoluta della motivazione): la Corte rammenta il sindacato possibile in cassazione (motivo di diritto e difetto motivazionale estremo).
Norma sulle novità in appello: la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione formulata in appello da Televoip perché nuova rispetto al primo grado.
Principi di diligenza, buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto: sono stati applicati per valutare la condotta di Digitel (omessa informativa e abuso del diritto).
Libertà negoziale e possibilità di forme diverse di garanzia autonoma; la Corte ha qualificato l'atto come contratto autonomo di garanzia.
Riferimenti sul contratto di fideiussione: la Corte ha distinto la polizza come garanzia autonoma (non semplice fideiussione) ma ne ha comunque dichiarato l'inefficacia per exceptio doli.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (come integrato dalla legge n. 228/2012)
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'escussione di una garanzia autonoma può essere bloccata dall'exceptio doli generalis quando il creditore, nel chiedere il pagamento della garanzia, abbia consapevolmente taciuto fatti sopravvenuti idonei a modificare o estinguere il diritto azionato (es. impossibilità sopravvenuta di adempiere), configurando abuso del diritto.
- In giudizio il giudice d'appello può valutare e ritenere decisive vicende sopravvenute (contenziosi terzi, provvedimenti amministrativi) che incidono sulla legittimità dell'escussione della garanzia; tali valutazioni di merito non sono sindacabili in cassazione se costituiscono apprezzamenti fattuali o discrezionali.
- Per la revocazione (art. 395 n.4 c.p.c.) è necessario dimostrare un errore di fatto decisivo; un mero diverso apprezzamento delle prove o un errore di giudizio non giustificano la revocazione.
- Nel procedimento a rito sommario/semplificato (ex artt. 702-bis e ss.) la cognizione è piena: il giudice procede con modalità semplificate ma non può sostituirsi alle parti nell'acquisire prove né disporre mutamenti di rito senza nette e specifiche giustificazioni; l'esercizio dei poteri istruttori è discrezionale e va specificamente sollecitato dalle parti indicando i mezzi di prova ritenuti indispensabili.
- Le domande o richieste nuove introdotte in appello (novità) sono inammissibili se non erano state formulate nel primo grado (art. 345 c.p.c.); chi intende proteggere un diritto deve proporre la domanda nel primo grado o rischia la decadenza in sede di appello.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione è circoscritto: si può impugnare la motivazione solo se è del tutto assente, meramente apparente, contraddittoria o perplessa in modo oggettivo; contestazioni che si riducono a diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
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