Cassazione Penale, Sentenza n. 20022/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, lamentando: 1) vizio di valutazione e motivazione degli indizi (alibi cronotopografico, identificazione per voce discutibile, incompatibilità temporale negli spostamenti, valore probatorio limitato dell'analisi del DNA, ricostruzione dei fatti contraddittoria, inesistenza della percezione di timore da parte delle persone offese); 2) violazione della norma processuale e nullità per aver escluso l'utilizzabilità di dichiarazioni difensive rese fuori dal procedimento e non verbalizzate; 3) errore di diritto e vizi di motivazione nel riconoscere l'aggravante del “metodo mafioso” nonostante la mancata prova di appartenenza del ricorrente a consorterie locali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile (o infondati) i motivi: - sul piano del sindacato di legittimità, i rilievi critici del ricorrente costituivano semplici alternative argomentative non dimostrate come uniche e non fondate a fondamento di una manifesta illogicità della motivazione; - la motivazione di merito è complessivamente coerente e fondata sulla convergenza plurima di fonti (videoriprese che collocano l'autovettura e l'indagato in zona, dati di traffico/attivazione celle telefoniche compatibili con il luogo della condotta, compatibilità del profilo genetico rilevato sul passamontagna con il ricorrente, immagini attinenti alla cabina telefonica e alla telefonata intimidatoria); - la potenzialità intimidatoria della condotta è sufficiente ai fini del reato (non è necessario che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita); - nel rito abbreviato il giudice d'appello non è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale su richiesta dell'imputato che ha scelto il rito abbreviato secco, salvo che dalla mancata acquisizione emerga una lacuna motivazionale manifesta e decisiva (nel caso, la prova richiesta era ritenuta irrilevante rispetto alla robustezza del quadro indiziario); - l'aggravante del metodo mafioso si applica quando la minaccia o la violenza assumono caratteristiche riconducibili alla intimidazione tipica delle consorterie mafiose, indipendentemente dalla prova di appartenenza del soggetto a tali organizzazioni. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamata come riferimento al canone di giudizio sull'onere motivazionale; la Corte segnala che non sono coltivabili in Cassazione i motivi che si limitino a proporre alternative non uniche alla ricostruzione di merito
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato insieme ad art. 533; la Corte osserva i limiti del sindacato in Cassazione rispetto alla valutazione degli elementi indiziari quando il ricorrente non dimostra che la ricostruzione alternativa sia l'unica logicamente plausibile
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
richiamato nel quadro del vizio di motivazione: per configurare la manifesta illogicità ai sensi di questa norma la ricostruzione alternativa deve essere inconfutabile e non mera ipotesi plausibile
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai vizi procedurali e alla mancata acquisizione di prove richieste: nel rito abbreviato l'omessa rinnovazione non costituisce automaticamente vizio impugnabile se il giudice d'appello esercita discrezionalmente il potere di integrazione e non emerge una lacuna motivazionale macroscopica
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
interpretata dalla Corte nel senso che l'aggravante del 'metodo mafioso' si realizza quando la violenza o la minaccia assumono la veste propria della violenza/minaccia mafiosa: non è necessario provare l'appartenenza dell'agente a un'associazione mafiosa, basta la natura intimidatoria riconducibile al 'metodo mafioso'
art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.
citato per contrasto: a differenza di quella norma (che richiede prova di appartenenza in altro contesto), l'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis non richiede l'appartenenza
norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda a carico del ricorrente per l'inammissibilità provocata
Massime di principio
- In Cassazione non si può ottenere l'annullamento per mera alternativa interpretativa: il ricorrente deve mostrare che l'alternativa prospettata è l'unica logicamente plausibile o che la motivazione di merito è manifestamente illogica.
- Nei processi basati su indizi, il sindacato della Suprema Corte riguarda la razionalità argomentativa e la presenza di macroscopiche lacune motivazionali; non è consentita una rivalutazione diretta e atomistica delle singole prove.
- Nel rito abbreviato secco l'imputato, accettando il rito, rinuncia in linea di massima ad un 'diritto alla prova' esteso: la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è soggetta al potere discrezionale del giudice e non rileva come vizio se la prova richiesta non è nuova o non sarebbe idonea a mutare l'esito.
- Per integrare l'aggravante del 'metodo mafioso' non è necessaria la prova che l'agente appartenga a un'organizzazione mafiosa; è sufficiente che la minaccia o la violenza siano caratterizzate da una capacità intimidatoria riconducibile alla suggestione del capitale criminale della mafia.
- Ai fini del reato estorsivo, non è indispensabile che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita: è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della persona offesa.
- Per contestare in modo efficace una valutazione indiziaria occorre non solo criticare singoli elementi ma dimostrare che, considerati nel loro insieme, gli indizi non compongono un mosaico probatorio coerente o che esistono elementi nuovi e decisivi non considerati.
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