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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22647/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina (25/09/2023) con due motivi principali: 1) violazione e falsa applicazione della norma penale (art. 640 c.p. come aggravato) e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.), sostenendo che la Corte di merito abbia valutato in modo superficiale la prova documentale, posto che gli anticipi versati (> €10.000) rispetto al valore della causa (> €5.000) e le garanzie offerte avrebbero dovuto far ritenere integrata la truffa; 2) erronea esclusione del reato di patrocinio infedele (capo E), con la tesi che tale fattispecie incriminatrice copra anche le condotte del professionista anteriori all'avvio del procedimento (attività preliminare ed incasso di consistenti anticipi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle parti civili. Ha ritenuto inammissibile la memoria trasmessa a mezzo PEC il giorno dell'udienza per irregolarità temporale in violazione dell'art. 611 c.p.p. Sul primo motivo, la Corte ha escluso il travisamento della prova: il ricorso chiedeva una diversa valutazione degli elementi probatori senza produrre documentazione nuova richiesta per il principio di autosufficienza; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio salvo vizi gravi (motivo inesistente, apparente o manifestamente illogico), e ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse chiara, coerente e non manifestamente illogica nel ritenere il mancato superamento del dubbio ragionevole circa l'artificio dell'imputato. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo: la giurisprudenza consolidata considera il reato di patrocinio infedele come un "reato in contratto" che esige la previa instaurazione del procedimento davanti all'autorità giudiziaria; nella fattispecie mancava tale elemento necessario. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le ricorrenti condannate alle spese processuali e a pagare la somma di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p. (truffa) e sue aggravanti

    La Corte ha richiamato la normativa sulla truffa ma ha ritenuto che, alla luce della prova valutata in sede di merito, non sia stato dimostrato l'artificio idoneo a fondare la condanna penale; inoltre i ricorrenti non hanno fornito nuova documentazione a sostegno della diversa valutazione invocata

  • art. 380 c.p.

    Citato in relazione al capo B della imputazione (frazione di condotta per la quale la Corte di appello aveva riconosciuto responsabilità ai soli fini risarcitori); la Cassazione non ha riformulato profili applicativi di tale norma nel dispositivo di inammissibilità

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Richiamato in ordine ai vizi di motivazione dedotti: la Corte ha valutato che i motivi di ricorso non hanno evidenziato vizi di motivazione rilevanti nei termini richiesti per la cassazione (inesistenza, apparente o manifesta illogicità)

  • art. 611 c.p.p.

    Applicato per dichiarare irricevibile la memoria trasmessa via PEC il giorno dell'udienza per violazione dei termini perentori previsti dal rito; la Corte non ha potuto prendere in considerazione quelle conclusioni tardive

  • art. 533 c.p.p. e art. 192 c.p.p.

    Richiamati nella discussione sui criteri di valutazione della prova e sulla regola di giudizio (onere della prova e apprezzamento delle evidenze); la Corte ha ribadito che la mera indicazione di una diversa interpretazione logica dei fatti non è sufficiente in Cassazione senza dimostrare che l'alternativa sia l'unica plausibile

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per una nuova valutazione del merito probatorio: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove senza evidenziare vizi logici gravi o senza produrre nuova documentazione sono inammissibili
  • Per la rilevabilità in sede di legittimità di errori di valutazione probatoria occorre dimostrare motivazione inesistente, apparente o manifestamente illogica; la semplice alternativa interpretativa non basta
  • Il principio di autosufficienza del motivo di impugnazione impone di allegare gli atti e i documenti necessari a sostenere la diversa ricostruzione; senza tale corredo il motivo è inammissibile
  • Il reato di patrocinio infedele, secondo la giurisprudenza citata, richiede l'effettiva instaurazione del procedimento davanti all'autorità giudiziaria (carattere di "reato in contratto"); condotte preliminari o estranee al processo non sono idonee a integrarlo
  • Le memorie e le conclusioni trasmesse tardivamente (anche via PEC) possono essere escluse dal giudizio se non rispettano i termini perentori del rito (art. 611 c.p.p.)
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende) a carico dei ricorrenti

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