Cassazione Civile, Ordinanza n. 07945/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’espropriazione, da parte di un comune, di due suoli appartenenti a privati, destinati alla realizzazione di una strada di collegamento. L’indennità provvisoria era stata depositata, mentre quella definitiva era stata determinata in misura inferiore rispetto a quanto i proprietari ritenevano dovuto. I proprietari hanno quindi proposto opposizione alla stima sostenendo che le aree erano inserite in zona urbanistica edificabile, che avrebbero avuto concreta capacità edificatoria e che la Commissione provinciale aveva in precedenza attribuito un valore maggiore. La corte d’appello, con c.t.u., ha invece ritenuto che i terreni non fossero in zona edificabile, che avessero destinazione a sede viaria e a verde pubblico arredo urbano, e che tali destinazioni integrassero vincoli conformativi; ha quindi escluso la possibilità di valorizzare le aree come edificabili o edificabili di fatto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione, perché la corte avrebbe deciso su natura del vincolo e edificabilità in assenza di contestazione del comune; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice trattato come contestati fatti asseritamente non contestati; 3) omesso esame e mancata valutazione della c.t.u., che avrebbe stimato un valore superiore; 4) violazione degli artt. 32 e 9 del d.P.R. 327/2001, per avere qualificato il vincolo come conformativo senza considerare la concreta localizzazione dell’opera e la sua eventuale incidenza espropriativa. Il Comune ha resistito eccependo anche il giudicato per una delle parti e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione di passaggio in giudicato, ritenendo che dal complesso dell’atto di impugnazione e delle procure risultasse la proposizione del ricorso nell’interesse di tutti i soccombenti. Ha poi dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi: i primi due perché la corte territoriale ha correttamente applicato d’ufficio i criteri legali di liquidazione dell’indennità di esproprio, senza essere vincolata dalle allegazioni delle parti; il terzo perché non censurava realmente la ratio decidendi, avendo la corte esaminato la c.t.u. ma motivatamente disatteso le sue conclusioni, e perché mancava l’autosufficienza nel riportare compiutamente i passaggi rilevanti della consulenza e le critiche ad essa mosse; il quarto per difetto di specificità, non essendo stati trascritti né indicati con precisione gli atti da cui avrebbe dovuto emergere la natura espropriativa del vincolo o la ricorrenza dei presupposti eccezionali per il vincolo preordinato all’esproprio. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
è richiamato per escludere il vizio di ultrapetizione/extrapetizione, poiché il giudice può qualificare giuridicamente d’ufficio i fatti ai fini della corretta determinazione dell’indennità
non impedisce al giudice di applicare d’ufficio i criteri legali di liquidazione dell’indennità; inoltre il motivo deve confrontarsi con la reale motivazione della decisione
art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro di dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.
è invocato per il vizio di ultrapetizione/extrapetizione
art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
è invocato per l’omesso esame della c.t.u., ma il motivo è ritenuto inammissibile perché non coglie la ratio decidendi
consente l’inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vi sono elementi per mutarla
impone di indicare specificamente e trascrivere gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, pena l’inammissibilità per difetto di specificità
è richiamato dai ricorrenti per sostenere la rilevanza del vincolo espropriativo nella determinazione dell’indennità
è richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione del vincolo come conformativo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di indennità di espropriazione, il giudice non è vincolato alle prospettazioni delle parti sulla qualificazione urbanistica del bene, ma deve autonomamente individuare il criterio legale di stima applicabile e decidere in base alla disciplina normativa, anche se ciò comporta di discostarsi dalle allegazioni non decisive delle parti.
- La destinazione urbanistica a sede viaria o a verde pubblico integra di regola un vincolo conformativo e non un vincolo preordinato all’esproprio; solo in presenza di rigorosi e specifici presupposti può configurarsi un vincolo espropriativo idoneo a incidere sul criterio di liquidazione dell’indennità.
- Il motivo di ricorso per cassazione che censuri la valutazione di una c.t.u. deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo i passaggi essenziali dell’elaborato e indicando in modo specifico le critiche mosse.
- La deduzione di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. non può fondarsi sul solo fatto che il giudice abbia esaminato d’ufficio questioni giuridiche necessarie alla corretta liquidazione del credito o dell’indennità, quando tale esame rientra nei suoi poteri-doveri decisori.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, chi invochi la natura espropriativa di un vincolo urbanistico deve indicare con precisione gli atti da cui risulterebbe la localizzazione puntuale dell’opera e la ricorrenza dei presupposti concreti che derogano alla regola del vincolo conformativo.
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