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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25814/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Una parte promissaria acquirente aveva convenuto in giudizio la promittente venditrice chiedendo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita di un fondo agricolo stipulato nel 2009 per il prezzo complessivo di euro 35.000. La convenuta si era difesa sostenendo di avere già alienato il bene a un terzo e aveva proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente, dopo diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. rimasta in giacenza; sosteneva inoltre di avere restituito nel 2011 la caparra confirmatoria di euro 29.000. L'attrice aveva contestato tali difese e, in via subordinata, aveva chiesto la restituzione della caparra e poi il recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. o la risoluzione per grave inadempimento, insistendo sulla restituzione della caparra nel caso di accoglimento della riconvenzionale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della riconvenzionale, ritenendo tardiva o nuova la domanda di restituzione della caparra e inammissibile la doglianza sul recesso; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando: 1) violazione delle norme sulle domande conseguenti alla riconvenzionale e sulla restituzione conseguente alla risoluzione, sostenendo che la domanda di restituzione della caparra fosse una reconventio reconventionis e non una domanda nuova; 2) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile il motivo d'appello sul recesso ex art. 1385 c.c. assumendo una pretesa omissione del primo giudice; 3) violazione delle norme sulla gravità dell'inadempimento e dei limiti del sindacato di legittimità, contestando la valutazione di merito sulla mancata corresponsione del saldo e sulla prova della caparra, oltre a dedurre omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la qualificazione della domanda di restituzione della caparra come domanda nuova o tardiva. Ha affermato che, poiché contro l'azione principale era stata proposta una domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento, la richiesta dell'attrice di restituzione della caparra andava valutata come reconventio reconventionis, cioè come domanda consequenziale e difensiva rispetto alla riconvenzionale avversaria, collegata agli effetti restitutori della risoluzione ex art. 1458 c.c. Sono stati invece dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché in parte privi di interesse e in parte diretti a una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità; la Corte ha richiamato i limiti della censura ex artt. 115, 116 e 360, n. 5, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    "esecuzione in forma specifica del contratto preliminare"

    è il rimedio azionato dalla promissaria acquirente per ottenere la sentenza costitutiva traslativa in luogo del contratto definitivo non stipulato

  • art. 1454 c.c.

    è richiamato come atto con cui la promittente venditrice aveva intimato l'adempimento, posto a fondamento della domanda riconvenzionale di risoluzione

  • art. 1385 c.c.

    "recesso"; "caparra confirmatoria"

    la domanda di recesso e gli effetti sulla caparra sono discussi sia in relazione alla tempestività della domanda sia in relazione alla gravità dell'inadempimento

  • art. 1385, comma 2, c.c.

    "recesso ex art. 1385 co. 2 c.c."

    è invocato dalla parte per ottenere lo scioglimento del contratto e la disciplina della caparra

  • art. 1458 c.c.

    "conseguenti effetti restitutori"

    la Corte lo richiama per affermare che, in caso di risoluzione, la domanda di restituzione della caparra è funzionalmente collegata agli effetti restitutori del contratto sciolto

  • art. 183 c.p.c.

    "reconventio reconventionis"; "domanda nuova"; "domanda modificata"

    la Corte distingue tra domanda nuova vietata e domanda conseguenziale ammissibile come difesa rispetto alla riconvenzionale avversaria

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    è richiamato per sostenere che la domanda di restituzione della caparra fosse conseguente alla riconvenzionale proposta nel rispetto delle preclusioni processuali

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    la Corte d'appello aveva collocato qui tardivamente la domanda di restituzione della caparra; la Cassazione ha ritenuto erronea tale qualificazione in presenza di riconvenzionale avversaria

  • art. 342 c.p.c.

    viene invocato e discusso in relazione ai requisiti dell'appello e alla pretesa inammissibilità di alcuni motivi, ma i relativi rilievi sono dichiarati inammissibili o infondati

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per censurare la ritenuta omissione di pronuncia del primo giudice, che la ricorrente sosteneva non sussistente

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia travisato il contenuto oggettivo della prova, non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 116 c.p.c.

    la Cassazione ricorda che la valutazione delle prove e delle presunzioni appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile come mera diversa lettura del materiale probatorio

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    sono i parametri di impugnazione richiamati per le violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    è richiamato come requisito di specificità del ricorso quando si deduce omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    è richiamato in relazione agli oneri di deposito e specificazione degli atti su cui si fonda il motivo ex art. 360, n. 5

  • art. 1455 c.c.

    è richiamato in relazione al requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione

  • art. 2033 c.c.

    è richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla restituzione, quale base dell'azione di ripetizione della caparra asseritamente non dovuta

Massime di principio

  • Quando contro l'attore sia proposta una domanda riconvenzionale, l'attore può proporre una domanda ulteriormente conseguenziale e difensiva, purché sia diretta a reagire alla riconvenzionale e sia funzionalmente collegata ad essa; tale domanda non va confusa con una domanda nuova introdotta rispetto all'originaria domanda principale.
  • La domanda di restituzione della caparra o di altre somme può essere valutata come reconventio reconventionis se dipende dagli effetti restitutori della risoluzione o del recesso chiesti dalla controparte, e non va dichiarata inammissibile per il solo fatto di essere formulata dopo la domanda principale originaria.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio e delle presunzioni spetta al giudice di merito.
  • La censura per travisamento della prova è ammissibile solo se il giudice ha attribuito alla prova un contenuto oggettivo inesistente o radicalmente diverso da quello reale, e non quando ci si limiti a contestare il peso o la credibilità attribuiti alle risultanze probatorie.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta richiamare singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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