Cassazione Penale, Sentenza n. 22530/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Belba era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998 per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento collegato a decreto prefettizio di espulsione. Con ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, rilevando che l'imputato si era sposato con una cittadina italiana il 24/10/2020 e aveva richiesto il permesso di soggiorno prima dell'accertamento del fatto (22/11/2020). Il PG aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Venezia, in diversa persona fisica, affinché valuti, libero nel risultato, l'applicabilità dell'istituto. La Corte ha rilevato che il Giudice di pace non ha motivato l'eventuale esclusione della particolare tenuità nonostante la produzione del certificato di matrimonio e della nota di richiesta al Questore per il permesso di soggiorno.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma che sanziona la permanenza nel territorio dello Stato in violazione di provvedimenti di allontanamento/espulsione; nella sentenza è il capo d'imputazione originario a carico del ricorrente.
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Prevede la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che tale causa va valutata sul fatto concreto (non sulla fattispecie astratta) e che il giudice deve motivare la valutazione alla luce degli indici sintomatici (esiguità dell'offesa, occasionalità, ridotto grado di colpevolezza, pregiudizi per lavoro/studio/famiglia/salute).
art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Fondamento procedurale per l'annullamento con rinvio; la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto di omessa motivazione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- La causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità va valutata sempre sul fatto concreto e non sulla fattispecie astratta: occorre esaminare le circostanze specifiche del caso.
- Il giudice deve motivare espressamente la decisione circa la particolare tenuità: l'omessa o carente motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio della decisione.
- Elementi come la regolarizzazione della posizione (es. matrimonio con cittadino italiano e richiesta di permesso di soggiorno) intervenuta prima dell'accertamento del reato possono essere rilevanti, e talvolta decisivi, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità.
- L'istituto della particolare tenuità può applicarsi anche ai reati di pericolo astratto/presunto (quali gli illeciti di ingresso/soggiorno), purché il fatto concreto risulti tenue secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.
- Se la difesa produce documentazione atta a dimostrare elementi di tenuità, il giudice deve prenderla in considerazione e motivare il suo convincimento sulla sua incidenza; in caso contrario il giudizio di legittimità può disporre l'annullamento con rinvio.
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