Cassazione Penale, Sentenza n. 1346/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva parzialmente confermato la condanna per lesioni personali aggravate. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme processuali per presunta diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato; (2) carenza di motivazione sul rilievo dato allo stato d'ira e sull'esclusione della scriminante della legittima difesa in favore dell'attenuante della provocazione; (3) vizio di diritto per mancata applicazione della scriminante della legittima difesa (anche per effetto della retroattività della modifica normativa del 2019); (4) in subordine, riconoscimento di un eccesso colposo di legittima difesa; (5) riconoscimento di un errore non colpevole (legittima difesa putativa) circa la sussistenza della causa di giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio di diversità del fatto, perché le presunte differenze riguardavano profili marginali non essenziali e l'imputato ha potuto difendersi nel corso del processo. Sul terzo, quarto e quinto motivo ha confermato l'esclusione della legittima difesa: secondo la ricostruzione della Corte territoriale il Giunta aveva colpito Venezia dopo averlo disarmato, per cui era cessata la necessità difensiva e l'azione appariva punitiva; di conseguenza non è applicabile né la legittima difesa (anche ai sensi delle modifiche introdotte dalla legge 26/4/2019 n.36), né l'eccesso colposo (che presuppone una scriminante valida) né la legittima difesa putativa (non provata una situazione oggettiva che giustificasse l'errore). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse, essendo irrilevante ai fini della scriminante l'esistenza dello stato d'ira quando la legittima difesa risulti non operante. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile per euro 3.015,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Richiamato nell'elencazione dei capi di impugnazione invocati dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione per la presunta diversità del fatto, perché le differenze erano marginali e non hanno pregiudicato la difesa
artt. 521, 522, 598, 604 cod. proc. pen.
artt. 521, 522, 598, 604 c.p.p.
Richiamati come norme processuali utilizzate dal ricorrente per contestare la corrispondenza tra contestazione e decisione; la Cassazione ha applicato il principio di correlazione tra accusa e sentenza individuando che non vi è mutamento essenziale del fatto
art. 52 cod. pen. (legittima difesa)
La Corte ha ritenuto inapplicabile la scriminante perché il comportamento offensivo è avvenuto dopo che l'aggressore era stato disarmato e quindi era venuto meno il pericolo attuale di offesa ingiusta; si è richiamata anche la formulazione arricchita dalle modifiche della legge 26/4/2019 n.36
La modifica normativa ha introdotto requisiti aggiuntivi per l'applicazione della legittima difesa (es. violazione di domicilio, presenza legittima dell'agente, pericolo attuale) che la Corte ha ritenuto non soddisfatti nel caso concreto
art. 55 cod. pen. (eccesso colposo)
L'eccesso colposo presuppone l'esistenza di una scriminante reale da cui si eccede per colpa; non potendo operare la legittima difesa nel caso concreto, non può essere riconosciuto neppure un eccesso colposo
art. 59, quarto comma, cod. pen. (legittima difesa putativa)
La legittima difesa putativa è applicabile solo se sussiste un errore scusabile fondato su dati di fatto concreti che inducano ragionevolmente la percezione di un pericolo attuale; nel caso non sono stati dedotti fatti obiettivi a fondamento dell'errore
art. 5 cod. pen. (errore di diritto)
Richiamato per chiarire che l'errore circa l'esistenza di una norma giuridica (errore di diritto) è irrilevante e non può fondare la legittima difesa putativa
Norma richiamata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00
Norma che dispone la condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese processuali della parte civile; applicata per liquidare le spese a favore della parte civile
Massime di principio
- La sentenza conferma che una modifica nella ricostruzione dei fatti è rilevante ai fini della nullità o della violazione del principio di correlazione solo se riguarda elementi essenziali dell'addebito e lede concretamente il diritto di difesa; profili marginali non sono sufficienti.
- La legittima difesa richiede un pericolo attuale e obiettivo di offesa ingiusta non altrimenti neutralizzabile; se l'aggressore è stato disarmato e il pericolo è cessato, la reazione punitiva non è giustificata.
- L'eccesso colposo di legittima difesa presuppone l'esistenza di una scriminante reale da cui si è ecceduto per colpa; senza scriminante valida non può operare l'eccesso colposo.
- La legittima difesa putativa richiede elementi di fatto concreti che giustifichino un errore scusabile nel percepire il pericolo; un generico convincimento dell'agente non è sufficiente.
- Lo stato d'ira può giustificare l'applicazione dell'attenuante della provocazione ma non sostituisce la scriminante: l'ira non trasforma un atto già indefendibile in legittima difesa.
- In sede di Cassazione le questioni di fatto non adeguatamente dedotte o che configurano censura meramente fattuale risultano inammissibili; è necessario dedurre elementi oggettivi per fondare ricorsi su scriminanti o errori putativi.
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