Sentenza del 16/07/2020 n. 15140 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di merito lamentando violazione del D.P.R. n. 1142/1949, art. 54 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5), deducendo che la CTR non aveva considerato la relazione tecnica prodotta dal contribuente né aveva disposto l'istruttoria richiesta per l'esibizione della documentazione utilizzata dall'Agenzia per il riclassamento. Denunciava altresì che il ricalcolo della rendita era stato effettuato senza un preventivo e approfondito sopralluogo e che la motivazione era insufficiente, avendo la CTR fatto leva su una documentazione fotografica di fatto costituita da una sola fotografia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fondasse su due ragioni autonome e sufficienti (1) l'estensione del giudicato formatosi a favore della comproprietaria che aveva già subito rigetto e (2) la correttezza del nuovo classamento effettuato dall'Agenzia. Poiché il ricorrente ha censurato soltanto il profilo di merito relativo alla motivazione e alle prove, omettendo di impugnare il rilievo sul giudicato preclusivo, il ricorso è stato considerato inammissibile per mancata deduzione di tutte le 'rationes decidendi'. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione (liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito) e ad adempiere all'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi notificati dopo il 30/01/2013.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1949, n. 1142
Norma richiamata dal ricorrente per censurare l'operato peritale e la motivazione; la Corte non ha ritenuto sufficiente la sola censura sul profilo probatorio quando la decisione poggia anche su altra ragione autonoma.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
Fondamento delle censure in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché non ha dedotto specificamente vizi anche rispetto alla seconda ratio decidendi (effetto preclusivo del giudicato).
Legge 27 dicembre 2006, n. 311
art. 1, comma 335 (revisione/classamento catastale)
Norma che autorizza l'Agenzia a procedere a modifiche d'ufficio del classamento; la CTR e la Corte hanno ritenuto che l'Agenzia avesse agito nei presupposti di tale disposizione.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2002, n. 115
Norma richiamata attinente all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorsi notificati dopo il 30/01/2013; la Corte ha dato atto della sussistenza di tale obbligo.
Legge 11 dicembre 2012, n. 228
Richiama la norma che integra la disciplina del contributo unificato; motivazione utilizzata per disporre l'onere aggiuntivo in capo al ricorrente.
Norma processuale relativa alla memoria; presente come richiamo procedurale (il ricorrente aveva depositato memoria ex art. 378 c.p.c.).
Massime di principio
- Se una sentenza si fonda su più ragioni autonome e sufficienti (pluralità di 'rationes decidendi'), il ricorso per cassazione deve impugnare specificamente almeno una di esse: la mancata impugnazione di anche una sola ratio rende il ricorso inammissibile.
- Quando la decisione di merito poggia anche sull'effetto preclusivo del giudicato già formato su atti o immobili identici, il gravame del singolo coobbligato o comproprietario deve affrontare espressamente il tema del giudicato esterno oltre ai profili di merito, altrimenti la difesa è incompleta.
- Le censure sulla insufficiente motivazione o su carenze probatorie (es. documentazione fotografica scarna, mancata acquisizione di perizie) devono essere formulate in modo specifico e complessivo rispetto a tutte le ragioni della statuizione: non basta criticare il merito se la sentenza è sorretta anche da altri presupposti processuali.
- L'Agenzia può procedere al riclassamento catastale ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, c. 335; il contribuente che contesta il procedimento deve chiedere e ottenere, in grado di merito, l'acquisizione della documentazione e dei sopralluoghi o dimostrare in modo circostanziato la carenza probatoria.
- Nei ricorsi notificati dopo il 30/01/2013 è obbligatorio considerare l'onere aggiuntivo del contributo unificato incrementato secondo la normativa vigente (DPR n.115/2002 e L. n.228/2012): la condanna alle spese in cassazione può comportare anche questo obbligo aggiuntivo.
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