Cassazione Penale, Sentenza n. 12859/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il riesame del decreto di sequestro probatorio (con contestazione sulla tempestività dell'invio postale della richiesta di riesame) e che aveva rifiutato la restituzione delle cose sequestrate, in particolare della somma di euro 3.000 e di altri beni (tra cui una vettura Fiat Croma e arnesi atti allo scasso). Si deduceva che, annullato il decreto di sequestro probatorio, il Tribunale del riesame doveva disporre la restituzione dei beni all'avente diritto salvo permanenza del vincolo per altro titolo o il divieto previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.; si contestava inoltre l'impossibilità per il giudice dell'impugnazione di identificare il beneficiario della restituzione
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata restituzione della somma di denaro (e ha annullato l'ordinanza impugnata in quella parte), rinviando al Tribunale di Potenza per individuare il soggetto cui la somma deve essere restituita e per disporre la restituzione, salvo che la somma sia soggetta a diverso sequestro conservativo o preventivo o ricada nel divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Quanto agli arnesi atti allo scasso (rilevati come corpo del reato), il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la restituzione è preclusa dall'art. 324, comma 7. Nessuna decisione è stata presa sulla vettura Fiat Croma, avendo il riesame relativo a quel bene risultata inammissibile. Il ricorso è pertanto parzialmente fondato (solo con riferimento alla somma di denaro) e, per il resto, inammissibile
Norme richiamate
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questa norma come causa ostativa alla restituzione dei beni quando il divieto opera (ad es. per corpo del reato o altre esigenze investigative o di conservazione). In concreto, essa impedisce la restituzione di oggetti che costituiscono corpo del reato o la cui restituzione è espressamente vietata.
Richiamato in relazione agli arnesi atti allo scasso: tali oggetti possono integrare il corpo del reato ai sensi della normativa penale, e per questo non sono restituiti a norma di quanto richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Sezioni Unite, n. 40847 del 30/05/2019 (giurisprudenza)
Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690
La pronuncia delle Sezioni Unite afferma che, in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il Tribunale del riesame deve ordinare la restituzione del bene salvo che il vincolo debba permanere per altro provvedimento o operi il divieto dell'art. 324, comma 7. La Corte si è attenuta a questo principio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1 n. 31388/2021; Sez. 2 n. 41107/2019; Sez. 2 n. 46651/2012)
Richiamata in ordine al criterio per individuare l'avente diritto alla restituzione: il beneficio spetta al soggetto al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio (cioè il soggetto nei confronti del quale il sequestro è stato eseguito); quando il provvedimento è adottato nei confronti di più indagati, il giudice di merito deve accertare chi sia l'effettivo avente diritto in sede di rinvio.
Massime di principio
- Se un decreto di sequestro probatorio viene annullato dal Tribunale del riesame, il giudice deve disporre la restituzione del bene salvo che il vincolo permanga per altro titolo (sequestro conservativo/preventivo) o salvo l'operare del divieto previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
- Il destinatario della restituzione è il soggetto al quale il bene è stato sottratto con il sequestro (cioè colui nei confronti del quale il sequestro è stato eseguito); se il provvedimento è stato adottato nei confronti di più indagati, il giudice del merito deve individuare l'avente diritto in sede di rinvio.
- Oggetti qualificabili come corpo del reato o comunque ricompresi nel divieto di cui all'art. 324, comma 7, non possono essere restituiti anche dopo l'annullamento del decreto di sequestro probatorio.
- La semplice contestazione della destinazione del bene alla confisca non giustifica la mancata restituzione se non è stato emesso un precedente provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca.
- Quando il riesame relativo a un bene risulti inammissibile, il giudice d'impugnazione non può decidere sul merito della restituzione di quel bene (è necessario che il riesame sia ammissibile per esaminare la questione).
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