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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7569/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del PM di rigetto della richiesta di restituzione del contenuto di quattro autobotti di carburante sequestrato. Il sequestro probatorio era stato eseguito nell'ambito di indagini per falsita relativa a una polizza fidejussoria indicata sui documenti di accompagnamento semplificato (DAS). La societa F.C. Carburanti si assumeva terza proprietaria del prodotto e dunque estranea; in cassazione sono stati dedotti due motivi: carenza di motivazione del provvedimento impugnato e supposta errata interpretazione/applicazione dell'art. 1, commi 937 e segg., legge 27/12/2017 n.215 in materia di regime IVA su benzina e gasolio destinati a carburanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di sequestro probatorio, le questioni relative alla legittimita e al merito del sequestro possono essere dedotte soltanto con la richiesta di riesame; l'opposizione al decreto del PM di rigetto puo investire unicamente la cessazione della necessita di mantenere il sequestro a fini di prova. Il GIP, pur con motivazione sintetica, ha fornito ragioni sufficienti per ritenere non cessata la necessita del vincolo reale, posto che la presunta estraneita della societa costituisce uno degli aspetti del merito dell'indagine. Anche la censura riguardante la normativa IVA e la buona fede della societa attengono al merito e dovevano essere dedotte in sede di riesame. Conseguentemente, il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura di opposizione al decreto del pubblico ministero che rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate e la competenza del GIP a decidere su tale opposizione; la Corte precisa i limiti della cognizione in tale sede.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati per impugnare l'ordinanza; la Corte valuta l'ammissibilita dei motivi alla luce dei limiti procedurali del procedimento di opposizione.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Riferito in motivazione come la sede corretta per chiedere il riesame del sequestro, cioe per dedurre vizi di legittimita o merito del provvedimento genetico.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per sottolineare che non e ammissibile devolvere alla Cassazione vizi diversi dalla violazione di legge mediante il procedimento di opposizione alla restituzione.

  • art. 1, commi 937 e segg., legge 27 dicembre 2017, n. 215

    Norma sul regime IVA per benzina e gasolio utilizzati come carburanti; la Corte osserva che la questione relativa all'applicazione di tale normativa, ove incida sulla buona fede e sul merito della proprieta del prodotto sequestrato, attiene al merito e non puo essere decisa in sede di opposizione alla restituzione.

  • artt. 81, comma secondo, 110 e 483 cod. pen.

    Norme penali indicate nei capi di imputazione a carico di terzi nell'ambito delle indagini che hanno motivato il sequestro; rappresentano il fondamento dell'accertamento per cui il sequestro e ancora ritenuto necessario.

Massime di principio

  • L'opposizione al provvedimento del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate puo contestare soltanto la cessazione della necessita del sequestro a fini di prova; censure sulla legittimita o sul merito del sequestro devono essere proposte con istanza di riesame.
  • Non e ammissibile utilizzare il procedimento per la restituzione delle cose per ottenere un riesame della legittimita del provvedimento genetico al di fuori delle forme previste dall'ordinamento; la Corte di Cassazione non puo essere investita di vizi meramente cautelari o valutazioni di fatto non riconducibili a violazioni di legge.
  • Una motivazione anche sintetica del GIP e valida se consente di comprendere le ragioni del rigetto; la Corte richiede non l'ampiezza, ma la sufficienza della motivazione.
  • Se la presunta estraneita di un terzo proprietario e strettamente collegata alla valutazione del fumus del reato o alla buona fede, tale questione riguarda il merito e non puo essere risolta nell'opposizione alla restituzione.
  • Le questioni di diritto sostanziale o interpretazioni normative che influiscono sul merito dell'indagine (per esempio regime IVA) vanno sollevate nelle sedi appropriate e non possono trasformare l'opposizione a un decreto di rigetto in un giudizio di merito.
  • Il ricorrente rischia condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente inammissibile o con profili di colpa.

Testo integrale

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