Cassazione Penale, Sentenza n. 21878/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nel frattempo, il ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito dell'intervenuta assoluzione dal reato contestatogli con sentenza irrevocabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione del giudice Bonafede. Ha denunciato violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice, in udienza, aveva invitato l'imputato a procurarsi il programma di un ente convenzionato per l'ammissione al trattamento previsto dall'art. 186, comma 9‑bis C.d.S.; successivamente la cancelleria aveva comunicato al difensore che l'imputato non poteva essere ammesso al beneficio perché la sua imputazione (art. 186 commi 2, lett. c) e 2‑bis C.d.S.) includeva la contestazione di aver provocato un sinistro. Per il ricorrente tale comunicazione e l'indicazione di inammissibilità costituivano manifestazione del convincimento del giudicante e della sua parzialità.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento dell'istanza di ricusazione: il ricorrente invoca la causa di ricusazione prevista per i casi di parzialità o pregiudizio del giudice; la Corte non ha tuttavia deciso sul merito della ricusazione perché il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta assoluzione.
art. 186 C.d.S. (comma 9‑bis e commi 2, lett. c) e 2‑bis)
La questione riguardava la possibile ammissione del ricorrente a misure alternative o trattamenti previsti dall'art. 186 (guida in stato di ebbrezza/alterazione). L'indicazione del giudice di procurarsi il programma convenzionato e la successiva comunicazione di inammissibilità sono state utilizzate dal ricorrente per sostenere che il giudice avesse già formato un convincimento sulla responsabilità, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito a causa dell'intervenuta assoluzione.
Massime di principio
- La ricusazione del giudice richiede fatti che dimostrino la sua parzialità: semplici atti organizzativi o comunicazioni della cancelleria, per essere rilevanti, devono essere collegati a un comportamento diretto del giudice o a elementi che provino un convincimento pregiudizievole.
- Se, nel corso del procedimento di impugnazione, sopravvengono eventi che eliminano l'interesse processuale (es. assoluzione irrevocabile, rinuncia), il ricorso può essere dichiarato inammissibile o improcedibile senza che la Corte si pronunci sul merito della censura.
- La tempestività e la concretezza delle prove sono essenziali nelle istanze di ricusazione: l'atto contestato deve essere descritto con precisione e dimostrato ove possibile, altrimenti la censura rischia di rimanere infondata.
- Le comunicazioni della cancelleria, pur rilevanti come elementi informativi, non equivalgono automaticamente a una prova della parzialità del giudice; va valutato se tali comunicazioni riflettano un convincimento del giudicante o semplici informazioni amministrative.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta causa estintiva o rinuncia, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una sanzione pecuniaria, per cui è opportuno valutare tempestivamente la strategia processuale per evitare conseguenze economiche.
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