Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43207/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari applicati il 17/04/2024 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990: si contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la cessione, in data 23/10/2021, di 50 grammi di cocaina a Enzo Bertocco (controversia fondata principalmente su conversazioni intercettate). Dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione per mancato riscontro investigativo materiale; censurata la valorizzazione di conversazioni ritenute non idonee a provare la cessione e richiesta di riclassificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 (lieve entità). Contestata anche la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di recidiva, posto che i fatti risalgono a tre anni prima e i precedenti non sarebbero di natura analoga.

La decisione

Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto che: (i) il controllo di legittimità sulle misure cautelari non ammette una rivalutazione libera dei fatti, ma verifica la correttezza e la logicità della motivazione; (ii) le intercettazioni, valutate nel loro contesto e ritenute chiare e decifrabili, possono costituire prova diretta della cessione di stupefacenti anche in assenza di sequestro materiale; (iii) la riclassificazione ai sensi del comma 5 è esclusa sulla base della quantità (50 g) e del contesto criminale; (iv) le esigenze cautelari sono adeguatamente motivate dalla gravità e numerosità dei precedenti e dal contesto di esazione di crediti illeciti, rendendo insufficienti misure non custodiali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    Norma incriminatrice sulla cessione di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la cessione di 50 grammi di cocaina possa essere adeguatamente dimostrata tramite intercettazioni chiare e contestuali, fondando così i gravi indizi richiesti per la misura cautelare.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Disciplina della 'lieve entità' della fattispecie. La Corte riporta il criterio sincrono che richiede valutazione di mezzi, modalità, circostanze e quantità; nel caso concreto la lieve entità è stata esclusa per il quantitativo rilevante (50 g) e per il contesto criminale.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Previsione della condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Principio giurisprudenziale sull'uso delle intercettazioni

    La Corte indica che le intercettazioni telefoniche/ambientali possono costituire prova diretta per reati di stupefacenti se il contenuto è chiaro, decifrabile e non ambiguo; in caso di cripticità o incompletezza, occorrono elementi di riscontro. Il giudice di merito valuta la decifrabilità secondo le massime di esperienza e tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità se logicamente motivata.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, intercettazioni chiare e contestuali possono sostituire il sequestro materiale come prova della cessione, purché il contenuto sia decifrabile e la motivazione del giudice spieghi la lettura data ai dialoghi.
  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per una nuova valutazione dei fatti.
  • La qualificazione della 'lieve entità' (art. 73, comma 5) richiede una valutazione sincrona di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità: la presenza anche di un solo elemento contrario può escludere la lieve entità.
  • Per giustificare esigenze cautelari (pericolo di recidiva, mantenimento di collegamenti criminali) è necessario motivare il nesso tra fatti contestati, quadro personale (precedenti) e il rischio concreto; la sola distanza temporale dai fatti non è di per sé dirimente.
  • Per impugnare con efficacia la misura cautelare è utile contestare specificamente la logica della motivazione del giudice del riesame o dimostrare un errore di diritto, non limitarsi a generiche contestazioni dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.