Cassazione Penale, Sentenza n. 43207/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari applicati il 17/04/2024 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990: si contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la cessione, in data 23/10/2021, di 50 grammi di cocaina a Enzo Bertocco (controversia fondata principalmente su conversazioni intercettate). Dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione per mancato riscontro investigativo materiale; censurata la valorizzazione di conversazioni ritenute non idonee a provare la cessione e richiesta di riclassificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 (lieve entità). Contestata anche la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di recidiva, posto che i fatti risalgono a tre anni prima e i precedenti non sarebbero di natura analoga.
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto che: (i) il controllo di legittimità sulle misure cautelari non ammette una rivalutazione libera dei fatti, ma verifica la correttezza e la logicità della motivazione; (ii) le intercettazioni, valutate nel loro contesto e ritenute chiare e decifrabili, possono costituire prova diretta della cessione di stupefacenti anche in assenza di sequestro materiale; (iii) la riclassificazione ai sensi del comma 5 è esclusa sulla base della quantità (50 g) e del contesto criminale; (iv) le esigenze cautelari sono adeguatamente motivate dalla gravità e numerosità dei precedenti e dal contesto di esazione di crediti illeciti, rendendo insufficienti misure non custodiali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma incriminatrice sulla cessione di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la cessione di 50 grammi di cocaina possa essere adeguatamente dimostrata tramite intercettazioni chiare e contestuali, fondando così i gravi indizi richiesti per la misura cautelare.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Disciplina della 'lieve entità' della fattispecie. La Corte riporta il criterio sincrono che richiede valutazione di mezzi, modalità, circostanze e quantità; nel caso concreto la lieve entità è stata esclusa per il quantitativo rilevante (50 g) e per il contesto criminale.
Previsione della condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Principio giurisprudenziale sull'uso delle intercettazioni
La Corte indica che le intercettazioni telefoniche/ambientali possono costituire prova diretta per reati di stupefacenti se il contenuto è chiaro, decifrabile e non ambiguo; in caso di cripticità o incompletezza, occorrono elementi di riscontro. Il giudice di merito valuta la decifrabilità secondo le massime di esperienza e tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità se logicamente motivata.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, intercettazioni chiare e contestuali possono sostituire il sequestro materiale come prova della cessione, purché il contenuto sia decifrabile e la motivazione del giudice spieghi la lettura data ai dialoghi.
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per una nuova valutazione dei fatti.
- La qualificazione della 'lieve entità' (art. 73, comma 5) richiede una valutazione sincrona di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità: la presenza anche di un solo elemento contrario può escludere la lieve entità.
- Per giustificare esigenze cautelari (pericolo di recidiva, mantenimento di collegamenti criminali) è necessario motivare il nesso tra fatti contestati, quadro personale (precedenti) e il rischio concreto; la sola distanza temporale dai fatti non è di per sé dirimente.
- Per impugnare con efficacia la misura cautelare è utile contestare specificamente la logica della motivazione del giudice del riesame o dimostrare un errore di diritto, non limitarsi a generiche contestazioni dei fatti.
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