Cassazione Civile, Ordinanza n. 20967/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguarda la successione di un de cuius e, all'esito del giudizio di merito, la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla legittima, determinandone il valore complessivo e liquidandola in parte mediante attribuzione di buoni fruttiferi postali e per il residuo mediante condanna dei beneficiari delle disposizioni testamentarie. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la ricostruzione dell'asse ereditario operata dalla Corte d'appello, sostenendo che la sentenza aveva escluso solo alcune somme indicate nella consulenza tecnica di primo grado, ma non altre poste che avrebbero dovuto invece essere comprese nella massa ereditaria; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello omesso di condannare alle spese una delle parti soccombenti, ritenuta erroneamente defunta, benché fosse vivente e avesse proposto appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto, in sostanza, a denunciare un travisamento o un errore di fatto nella lettura della consulenza tecnica e degli atti di causa, vizio che integra semmai un motivo di revocazione e non un motivo di ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la censura riguardava una svista materiale del giudice di merito nell'avere supposto la morte di una parte, con conseguente omessa condanna alle spese, vizio anch'esso riconducibile alla revocazione e non alla cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti; nulla è stato disposto per le parti rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vecchio vizio di motivazione non è più invocabile nella formulazione originaria; la censura proposta era dunque formulata con riferimento a una norma non più vigente nel testo richiamato.
L'errore di fatto risultante dagli atti di causa, in quanto vizio revocatorio, non può essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione.
La censura sulla mancata condanna alle spese è stata ritenuta inammissibile perché veicolava un errore materiale/svista del giudice di merito, non un errore di giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto, ove applicabile.
Massime di principio
- Il travisamento delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica, quando si risolva in un errore di fatto emergente dagli atti di causa, non integra un motivo di ricorso per cassazione ma un vizio revocatorio.
- La mera svista materiale del giudice di merito, consistente nell'avere supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, è deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.
- Non è ammissibile sotto il profilo del vizio motivazionale la censura che, pur formalmente rivolta contro la sentenza, mira a correggere una diversa ricostruzione fattuale dell'asse o un errore di lettura degli atti di causa.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese di lite in favore dei controricorrenti e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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