Cassazione Penale, Ordinanza n. 10590/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione sulla responsabilità, contestando in particolare la valenza probatoria attribuita agli accertamenti tecnici, verosimilmente genetici/DNA, e sostenendo che non dovessero fondare la declaratoria di colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era priva di vizi logici e aveva già spiegato compiutamente le ragioni della responsabilità. È stato inoltre ribadito che, in materia di indagini genetiche, la violazione di protocolli scientifici di repertazione e prelievo del DNA non determina di per sé l'inutilizzabilità del dato probatorio, salvo che sia dimostrato che tale violazione abbia concretamente inciso sull'esito dell'esame genetico comparativo posto a base del giudizio di responsabilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto in abitazione o con strappo, richiamata come base della condanna confermata in appello.
Aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella condanna confermata.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il motivo è manifestamente infondato quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- La violazione delle regole tecniche o dei protocolli scientifici nella repertazione e nel prelievo del DNA non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del dato genetico; occorre dimostrare che l'inosservanza abbia inciso in concreto sull'esito dell'esame comparativo utilizzato per fondare la responsabilità.
- Quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione logica e coerente sulla responsabilità, la censura di legittimità non può risolversi in una mera contestazione della valutazione delle prove, se non nei limiti del vizio motivazionale rilevante in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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