Cassazione Penale, Sentenza n. 12387/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il G.i.p. aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Rangoni con decreto penale del 24/08/2012, ritenendo che il condannato avesse commesso altro delitto nel termine di prova previsto dall'art. 163 cod. pen., accertato con sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Bologna del 23/02/2021. Rangoni ha impugnato la revoca sostenendo che la condanna sopravvenuta era stata poi poste in continuazione esterna con altri reati e che, con provvedimento del G.i.p. del 19/07/2023 (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), la pena unificata era stata a sua volta condizionalmente sospesa; quindi la nuova sospensione impedirebbe la revoca della sospensione originaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di revoca. Ha statuito che, pur se l'art. 168 cod. pen. impone la revoca in presenza delle condizioni previste, l'art. 164 cod. pen. consente la concessione di una seconda sospensione quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di cui all'art. 163: se il giudice, dunque, ha nuovamente sospeso condizionalmente l'esecuzione della pena unificata, il reato sopravvenuto non può rilevare ai fini della revoca della prima sospensione. La decisione di revoca è stata annullata e la comunicazione è stata trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, cod. pen.
Imposta la revoca della sospensione condizionale in presenza delle condizioni previste (sopravvenienza di altro delitto), ma va letta congiuntamente all'art. 164 che può limitare l'effetto revocatorio.
art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Consente la concessione di una seconda sospensione condizionale quando le pene, separate e poi cumulate, non superino il limite quantitativo di cui all'art. 163; la seconda sospensione, se concessa, esclude che il reato sopravvenuto produca di per sé la revoca della prima.
art. 163, primo comma, cod. pen.
Fissa il limite quantitativo entro il quale è possibile concedere la sospensione condizionale della pena; è il parametro per valutare la possibilità di una seconda sospensione ai sensi dell'art. 164.
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione al rinvio degli atti per trattazione nelle forme ordinarie; qui rilevante solo per la regolare assegnazione e trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La commissione di un nuovo reato durante il periodo di prova può di norma comportare la revoca automatica della sospensione condizionale (art. 168), ma non quando la pena relativa al nuovo reato venga anch'essa, dopo cumulo, sospesa condizionalmente entro i limiti di legge (art. 164 e 163).
- La concessione di una seconda sospensione è frutto di una nuova valutazione prognostica del giudice; se il giudice concede nuovamente la sospensione, il fatto sopravvenuto non può essere usato quale causa automatica di revoca della prima sospensione, salvo che la seconda sospensione venga poi revocata per ulteriori eventi.
- In sede di opposizione a una revoca della sospensione, la difesa deve documentare tempestivamente l'esistenza di un provvedimento che abbia concesso la seconda sospensione (sentenza irrevocabile o decreto divenuto esecutivo), perché ciò può impedire l'efficacia revocatoria del reato sopravvenuto.
- Se la revoca è comunque disposta nonostante la sopravvenuta seconda sospensione irrevocabile, il provvedimento è annullabile in Cassazione; la Corte può disporre annullamento senza rinvio quando il vizio è evidente e la soluzione di diritto è chiara.
- Nel valutare casi simili occorre sempre verificare l'irripetibilità/irrevocabilità dei provvedimenti e il rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 163 per la sospensione condizionale.
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