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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37298/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il decreto di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e cauzione, deducendo: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria perché la dimora e gran parte delle manifestazioni di pericolosità sarebbero a Roma; 2) vizio della motivazione e violazione di diritti (artt.1,4,6,7,10 d.lgs.159/2011 e protocollo add. n.4 CEDU) perché la pericolosità sarebbe fondata su fatti del procedimento "Alchimia" e, dato che la ricorrente è stata poi assolta in quel processo, la pericolosità sarebbe cessata o la motivazione apparente; censura anche l'applicazione dell'obbligo di soggiorno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto che il ricorso in materia di prevenzione sia ammesso solo per violazione di legge (art.10, comma 3, d.lgs.159/2011) e che non siano deducibili in Cassazione vizi di mera logica o rivalutazioni di fatto. Sul punto della tempestività ha escluso l'inammissibilità perché almeno uno dei difensori che ha proposto il ricorso risultava nominato efficacemente. Sul merito ha confermato la competenza territoriale individuata nella sede del centro organizzativo della cosca (Cittanova), ritenendo in linea con la giurisprudenza che la competenza per misure di prevenzione fondate su indizi di appartenenza mafiosa si determini dove è il centro decisionale, non in base alla residenza anagrafica del proposto. Ha inoltre ritenuto infondato il rilievo relativo all'assoluzione sopravvenuta nel procedimento penale, poiché la sentenza di proscioglimento è successiva al decreto impugnato e non poteva essere valutata in questo giudizio di legittimità; ha confermato che la pericolosità era manifestata fino all'arresto del 19/7/2016 e che l'obbligo di soggiorno è giustificato dall'operatività della cosca in più regioni. Per l'inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    art.5, art.1, art.4, art.6, art.7, art.10 comma 3

    La Corte ha richiamato l'art.10, comma 3, per affermare che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; l'art.5 è stato evocato dalla ricorrente per la competenza territoriale (dimora), ma la Corte ha ritenuto prevalente l'individuazione del luogo in cui ha sede il centro decisionale del sodalizio quando la pericolosità si fonda su indizi di appartenenza mafiosa; le altre norme sono state richiamate in relazione ai limiti e requisiti per l'applicazione delle misure personali (es. obbligo di soggiorno)

  • Protocollo addizionale n.4 CEDU

    art.2 (richiamato dalla ricorrente)

    Invocato dalla ricorrente per profili di tutela dei diritti; la Corte non ha riconosciuto violazione in relazione agli argomenti dedotti, ritenendo inammissibili o infondati i rilievi di violazione al momento del decreto impugnato

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il criterio di enunciazione sintetica dei motivi di ricorso, ossia che i motivi devono essere esposti nei limiti necessari per la motivazione

  • art.616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/6/2017 n.103)

    Applicato per la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Citando la giurisprudenza su tale disposizione, la Corte ha precisato che in cassazione nel rito di prevenzione non è sindacabile l'illogicità manifesta della motivazione; è ammessa la censura solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente

  • legge 27/12/1956 n.1423 e legge 31/5/1965 n.575 (richiami normativi storici)

    art.4 legge 27/12/1956 n.1423; art.3 ter, secondo comma, legge 31/5/1965 n.575

    Richiamate come presupposto storico-normativo per il principio secondo cui il ricorso in materia di prevenzione è limitato a questioni di legittimità

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge: non è possibile in Cassazione una rivalutazione dei fatti o contestare l'illogicità manifesta della motivazione se non quando essa sia inesistente o meramente apparente
  • La competenza territoriale per misure di prevenzione fondate su indizi di appartenenza mafiosa si individua nel luogo in cui ha sede il centro organizzativo/decisionale del sodalizio, e non è determinata dalla residenza anagrafica del proposto o dai soli luoghi di consumazione dei reati
  • Eventuali provvedimenti penali sopravvenuti (es. assoluzioni) successivi al decreto di prevenzione non possono essere valutati in sede di Cassazione sul ricorso avverso quel decreto: tali elementi devono essere trattati nella sede di merito o con i rimedi previsti nel procedimento di prevenzione
  • La motivazione del giudice di prevenzione può utilizzare elementi probatori desunti da procedimenti penali: il giudice di prevenzione non è vincolato dall'esito definitivo dei processi che intervengano successivamente al provvedimento impugnato
  • L'obbligo di soggiorno può essere giustificato anche quando la cosca opera in più regioni: la misura mira a prevenire il rischio che il soggetto ponga in essere condotte in territori diversi dal proprio comune di residenza
  • La nomina successiva di difensori non revoca automaticamente i precedenti mandati; ai fini della tempestività dell'impugnazione è rilevante che almeno uno dei difensori che ha proposto il gravame sia stato validamente nominato

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