Cassazione Penale, Sentenza n. 14320/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per illegale determinazione della pena risultante dall'accordo ex art. 444 c.p.p.: la difesa contestava che il giudice avesse effettuato la riduzione per il tentativo (art. 56 c.p.) prima di calcolare l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale (art. 604-ter c.p.), anziché procedere, come indicato dalla giurisprudenza, individuando la cornice edittale della fattispecie consumata con tutte le aggravanti e poi applicando la riduzione per il tentativo. Si deduceva inoltre violazione di art. 63, commi 3 e 4 c.p., in relazione alla presenza di due aggravanti ad effetto speciale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Pur rilevando l'errata modalità di calcolo adottata (riduzione per il tentativo applicata prima dell'aumento per l'aggravante ad effetto speciale), la Corte ha ritenuto che l'errore non abbia determinato una pena "illegale" in quanto il risultato finale corrisponde alla pena astrattamente prevista per la fattispecie e l'accordo tra le parti si forma sul risultato finale della determinazione della pena. Perciò non sussisteva motivo di annullamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. (Sentenza depositata il 23/02/2022). Si ricorda che la sentenza impugnata aveva applicato a Peroni la pena di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e euro 1.533,00 di multa per il delitto di tentata estorsione aggravata
Norme richiamate
Prevede la riduzione della pena per il delitto tentato. Nella determinazione della pena per reati tentati aggravati la giurisprudenza richiede di individuare prima la cornice edittale della fattispecie consumata (con tutte le aggravanti) e poi applicare la riduzione prevista dall'art. 56; tuttavia un errore procedurale in tale ordine non comporta automaticamente l'illegalità della pena, se il risultato finale resta nei limiti previsti dalla norma
Norma che prevede aggravanti ad effetto speciale per talune fattispecie di estorsione. L'aumento sanzionatorio previsto è rilevante nella costruzione della cornice edittale della fattispecie consumata
art. 63 cod. pen. (commi 3 e 4)
Regolano la cumulazione e il calcolo degli aumenti per circostanze aggravanti, particolarmente quando siano più aggravanti ad effetto speciale. La difesa aveva contestato la violazione di queste norme nel computo della pena
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La giurisprudenza sottolinea che l'accordo si perfeziona sul risultato finale della pena pattuita, non sulla elaborazione matematica dei passaggi intermedi; errori di calcolo intermedi sono irrilevanti salvo che conducano a una pena illegale
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) il sindacato di legittimità si concentra sul rispetto della cornice sanzionatoria e sul risultato finale; errori nei passaggi intermedi non sono automaticamente causa di annullamento
- Per i delitti tentati aggravati, la giurisprudenza indica come corretto metodo quello che individua prima la cornice edittale del reato consumato comprensiva di tutte le aggravanti e poi applica la riduzione per il tentativo (art. 56). Tuttavia, se il risultato finale resta nei limiti previsti dalla legge, un diverso ordine di calcolo può non essere sanzionabile
- Un ricorso basato su vizi formali nel calcolo della pena è produttivo solo se dimostra che la pena imposta è 'illegale' in senso sostanziale (cioè estranea alla previsione normativa quantitativa o fondata su una cornice edittale inapplicabile)
- In presenza di più aggravanti ad effetto speciale è opportuno che la difesa contesti l'illegittimità solo se prova che la cumulazione ha prodotto un risultato quantitativo fuori dalla gamma prevista dalle norme o in violazione dei criteri di applicazione stabiliti dall'art. 63
- Nelle impugnazioni in Cassazione occorre puntare su violazioni sostanziali del sistema sanzionatorio (es. applicazione di una cornice edittale errata o di norme dichiarate incostituzionali o retroattive) piuttosto che su mere imprecisioni procedurali nel calcolo della pena
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