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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30524/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/11/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: a) la sussistenza e la motivazione circa il reato associativo (art. 416-bis c.p.), lamentando che il Tribunale non avesse valutato nel merito le difese e che avesse fatto solo richiamo per relationem all'ordinanza genetica; b) la fondatezza delle imputazioni di estorsione e di detenzione/porto d'armi aggravati dall'art. 416-bis, con critica della logica motivazionale (p.es. asserita "estorsione ambientale" anziché commerciale); c) la carenza probatoria per il reato di usura contestato nei confronti di Corbisiero Salvatore; d) l'insussistenza dell'esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 D.Lgs. 385/1993) e l'erronea applicazione dell'aggravante 416-bis; e) l'assenza di esigenze cautelari attuali e l'iniquità della misura carceraria, anche in considerazione del tempo trascorso.

La decisione

Il ricorso è stato respinto come inammissibile e, nel merito, infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi a carico di Sepe mediante intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, videoregistrazioni e riscontri di polizia giudiziaria; che il richiamo "per relationem" all'ordinanza genetica fosse legittimo data la genericità delle censure; che le doglianze proposte fossero in gran parte rimessive a rivalutazioni di merito non consentite in sede di legittimità; che, con riferimento all'art. 416-bis, operi la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, non superata in mancanza di elementi che dimostrino la definitiva rottura dei rapporti dell'indagato con l'organizzazione. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Fondamento della competenza del tribunale del riesame per le impugnazioni contro le misure cautelari disposte dal GIP

  • art. 416-bis c.p.

    Delitto associativo di stampo mafioso; nel caso la qualificazione del gruppo come "clan Sangermano" e la partecipazione del ricorrente sono ritenute suffragate da intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e videoregistrazioni

  • art. 273 c.p.p.

    Criteri per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che in sede cautelare i gravi indizi non richiedono la stessa precisione richiesta per il giudizio di merito

  • art. 274 c.p.p.

    Esigenze cautelari: principio generale richiamato ma subordinato alla presunzione speciale prevista per i reati di cui all'art. 275, comma 3

  • art. 275 c.p.p., comma 3

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati indicati; la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione al reato associativo e non superata dal mero decorso del tempo

  • art. 192 c.p.p.

    Norme sul giudizio di merito e sulla valutazione degli indizi; la Corte chiarisce che le garanzie di precisione e concordanza di art. 192, comma 2, non si applicano pienamente alla sede cautelare

  • art. 132 D.Lgs. 385/1993

    Delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria: la Corte ritiene corretta la qualificazione quando l'attività si inserisce nel mercato libero e è rivolta a una platea potenzialmente illimitata, anche se praticata verso una cerchia ristretta

  • art. 106 D.Lgs. 385/1993

    Condotte tipiche che integrano l'esercizio abusivo di attività finanziaria; il Tribunale ha ritenuto che gli scambi intercettati e la diffusione di prestiti costituissero elementi idonei a configurare il reato

  • art. 616 c.p.p.

    Regola sulla condanna alle spese processuali a carico dell'istante in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro misure cautelari il sindacato è limitato: sono ammissibili censure che denuncino violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, non semplici rivalutazioni fattuali.
  • La prova cautelare può fondarsi sulla combinazione di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, videoregistrazioni e riscontri di polizia giudiziaria; tale insieme può costituire "grave indizio" anche se singoli elementi isolati non sarebbero decisivi.
  • Il richiamo "per relationem" all'ordinanza genetica è legittimo quando le censure difensive non disarticolano specificamente le argomentazioni contenute nell'originario provvedimento; se le doglianze sono generiche il tribunale del riesame può validamente rinviare alla motivazione precedente.
  • Per i reati previsti dall'art. 416-bis opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; il ricorrente deve fornire elementi probanti che dimostrino la definitiva rottura dei legami con l'organizzazione per superare tale presunzione.
  • Le doglianze che si limitano a sostenere l'inattendibilità delle persone offese o a chiedere una diversa valorizzazione degli elementi probatori sono in gran parte inammissibili in sede di legittimità, dovendosi riservare tali valutazioni al giudice di merito.
  • L'accertamento dell'esercizio abusivo di attività finanziaria richiede valutazione sulla modalità di inserimento nel mercato e sulla potenziale platea di destinatari; anche attività rivolta a soggetti limitati può integrare il reato se rivolta a una platea potenzialmente illimitata.

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