Cassazione Civile, Ordinanza n. 34413/2025 del 28/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore nei confronti dell'atto di compravendita della nuda proprietà di un appartamento in Roma, stipulato tra un soggetto che aveva prestato fideiussione a favore della debitrice principale e la società acquirente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato inefficace l'atto ex art. 2901 c.c.; la Corte d'appello di Roma aveva rigettato sia l'appello principale dell'acquirente sia quello incidentale del venditore, ritenendo sussistenti i presupposti della revocatoria. In cassazione la società acquirente ha proposto ricorso per due motivi, e il venditore ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Prima della decisione, ricorrente principale e ricorrente incidentale hanno però depositato rinuncia congiunta ai rispettivi ricorsi, accettata dalla controparte resistente.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, accettata dalla controparte. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese e che non opera il raddoppio del contributo unificato, perché tale meccanismo si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda revocatoria ordinaria accolta nei gradi di merito; la Corte non si pronuncia sul merito per effetto della rinuncia ai ricorsi.
indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
è richiamato per affermare che, in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non deve disporsi sulle spese.
contributo unificato
la Corte esclude il raddoppio in caso di estinzione per rinuncia, osservando che la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e ha natura eccezionale e di stretta interpretazione.
Cass. 30/09/2015, n. 19560
richiamata a sostegno dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia.
Cass. 28/05/2020, n. 10140
richiamata a sostegno del medesimo principio sul contributo unificato.
Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315
richiamata a sostegno del principio di stretta interpretazione della previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, ove accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione senza esame dei motivi.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non si provvede sulle spese di lite, salvo diversa disciplina applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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