Cassazione Penale, Sentenza n. 25064/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., lamentando incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo in appello. Sostiene che il difensore di fiducia (avv. Fabio Lattanzi) aveva rinunciato al mandato (12/02/2021) senza darne comunicazione all'imputato e che il difensore d'ufficio poi nominato (avv. Gabriele Ingannamorte) non avrebbe rispettato le modalità di notificazione dopo il cambio di domicilio. Ha inoltre chiesto di produrre certificazione medica attestante gravissime condizioni di salute allora sussistenti, per dimostrare l'incapacità fisica e mentale a seguire il processo e per invocare l'applicazione dell'art. 161, comma 4 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha applicato le regole transitorie stabilendo che la nuova disciplina di cui all'art. 629-bis (modificata dal d.lgs. 150/2022) si applica dal 30/12/2022 e che nel caso di specie opera la disciplina previgente dato che la dichiarazione di assenza è intervenuta anteriormente alla riforma. Sul merito ha ritenuto che dagli atti emergono elementi che dimostrano la conoscenza del processo da parte dell'imputato (electione di domicilio, nomine/revoche di difensori, ricevuta citazione per il secondo grado): ciò genera a carico dell'imputato l'onere di diligenza di mantenere i contatti con il difensore. Le doglianze difensive sono state giudicate generiche e prive di prove decisive (in particolare non è stata prodotta documentazione medica idonea nel modo e nei tempi utili). Perciò è stata esclusa l'ignoranza incolpevole rilevante ai sensi dell'art. 6 CEDU e confermata la decisione impugnata. Per legge è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e il versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 (motivazione ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sulla rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; la Corte ne valuta la disciplina applicabile secondo le norme transitorie in relazione alla data della dichiarazione di assenza.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione/effetti in caso di gravi condizioni; la Corte ha ritenuto che la documentazione probatoria proposta non sia stata adeguatamente prodotta e non abbia dimostrato l'eccezionale impedimento invocato.
art. 37, comma 1 d.lgs. 10/10/2022 n.150
Parte della riforma che ha modificato l'art. 629-bis; la Corte indica il riferimento normativo per la nuova disciplina e il relativo regime temporale.
art. 99-bis d.lgs. 10/10/2022 n.150
Norma richiamata per la decorrenza delle nuove disposizioni; utilizzata per definire la retroattività/non retroattività della riforma.
art. 89, comma 1 d.lgs. 10/10/2022 n.150
Stabilisce il regime transitorio per i processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma: se la dichiarazione di assenza è intervenuta prima della riforma continuano ad applicarsi le norme previgenti.
art. 6 CEDU
Principio del giusto processo e della rilevanza dell'ignoranza incolpevole; la Corte precisa che l'ignoranza incolpevole è esclusa quando ricorrano atti processuali da cui l'imputato è venuto a conoscenza del procedimento, facendo sorgere l'onere di diligenza.
art. 159 c.p., comma 1, n. 3-bis
Richiamato nel contesto della disciplina della sospensione del processo secondo la formulazione ante riforma; la Corte utilizza il riferimento per spiegare il quadro normativo previgente applicabile.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'eventuale sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Se l'imputato ha compiuto atti processuali (elezione di domicilio, nomina/revoca di difensori, partecipazione o impugnazioni) ciò costituisce elemento forte di conoscenza del procedimento e impone l'onere di mantenere contatti col difensore; in tali casi l'ignoranza "incolpevole" è di regola esclusa.
- Per ottenere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis è necessario fornire una ricostruzione chiara, precisa e provata dei fatti che dimostrino l'impossibilità effettiva e non dovuta a colpa di prendere conoscenza del processo; affermazioni generiche sono insufficienti.
- Le prove decisive (es. documentazione medica che attesti l'incapacità di seguire il processo) devono essere prodotte in modo tempestivo e con effettiva efficacia probatoria; l'asserzione non documentata non supera il requisito di rilevanza.
- In presenza di riforme legislative che modificano il regime processuale, va valutata la disciplina transitoria: se la dichiarazione di assenza è intervenuta prima della riforma, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
- La responsabilità per mancata informazione dovuta a cambi di difensore richiede prova specifica che l'imputato non abbia potuto conoscere la rinuncia o che la notificazione sia stata irregolare; l'assenza di tale prova fa propendere per l'esclusione dell'ignoranza incolpevole.
- Un ricorso per cassazione manifestamente inammissibile o affetto da profili di colpa può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e il pagamento di somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.).
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