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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33444/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La lite nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione; la corte d'appello aveva poi parzialmente accolto l'impugnazione della cliente, riducendo l'importo dovuto al professionista a euro 20.400,34 rispetto alla somma ingiunta di euro 39.253,00, dopo aver valutato la prova dell'attività svolta, corretto alcuni errori di calcolo e detratto gli acconti ricevuti. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la riduzione della parcella e la mancata applicazione della maggiorazione del 20% prevista per l'assistenza di più soggetti; con il secondo ha lamentato, in sostanza, un vizio motivazionale e una nuova valutazione del merito. La cliente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi, sostenendo l'inversione dell'onere della prova, l'erronea presunzione di veridicità della parcella e l'omessa considerazione degli acconti versati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la maggiorazione del 20% invocata dal professionista fosse facoltativa e non obbligatoria, che il giudice di merito l'avesse comunque applicata e che le ulteriori censure del ricorso principale e tutte quelle del ricorso incidentale mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. Ha quindi compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    consente una definizione accelerata del ricorso quando le censure appaiono manifestamente infondate o inammissibili.

  • art. 4 D.M. n. 55 del 2014

    "il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento"

    la maggiorazione del 20% per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale è facoltativa, non automatica né obbligatoria.

  • art. 3 comma 1 D.M. n. 127/2004

    maggiorazione facoltativa e non obbligatoria

    richiamato per escludere che la maggiorazione sia dovuta in via necessaria.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, poiché il sindacato di legittimità non può sostituirsi all'apprezzamento del giudice di merito.
  • La maggiorazione del compenso professionale prevista per l'assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale ha natura facoltativa e richiede una valutazione del giudice, non essendo dovuta in modo automatico.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base della documentazione prodotta, lo svolgimento dell'attività professionale e considera gli acconti già versati, non è configurabile un vizio di inversione dell'onere della prova se la decisione si fonda su una complessiva valutazione delle prove.
  • La censura di omesso esame o di vizio motivazionale è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata dà conto in modo coerente dei criteri seguiti per la liquidazione del compenso e della detrazione degli acconti.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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