Cassazione Civile, Ordinanza n. 33444/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La lite nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione; la corte d'appello aveva poi parzialmente accolto l'impugnazione della cliente, riducendo l'importo dovuto al professionista a euro 20.400,34 rispetto alla somma ingiunta di euro 39.253,00, dopo aver valutato la prova dell'attività svolta, corretto alcuni errori di calcolo e detratto gli acconti ricevuti. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la riduzione della parcella e la mancata applicazione della maggiorazione del 20% prevista per l'assistenza di più soggetti; con il secondo ha lamentato, in sostanza, un vizio motivazionale e una nuova valutazione del merito. La cliente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi, sostenendo l'inversione dell'onere della prova, l'erronea presunzione di veridicità della parcella e l'omessa considerazione degli acconti versati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la maggiorazione del 20% invocata dal professionista fosse facoltativa e non obbligatoria, che il giudice di merito l'avesse comunque applicata e che le ulteriori censure del ricorso principale e tutte quelle del ricorso incidentale mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. Ha quindi compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
consente una definizione accelerata del ricorso quando le censure appaiono manifestamente infondate o inammissibili.
"il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento"
la maggiorazione del 20% per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale è facoltativa, non automatica né obbligatoria.
art. 3 comma 1 D.M. n. 127/2004
maggiorazione facoltativa e non obbligatoria
richiamato per escludere che la maggiorazione sia dovuta in via necessaria.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, poiché il sindacato di legittimità non può sostituirsi all'apprezzamento del giudice di merito.
- La maggiorazione del compenso professionale prevista per l'assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale ha natura facoltativa e richiede una valutazione del giudice, non essendo dovuta in modo automatico.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base della documentazione prodotta, lo svolgimento dell'attività professionale e considera gli acconti già versati, non è configurabile un vizio di inversione dell'onere della prova se la decisione si fonda su una complessiva valutazione delle prove.
- La censura di omesso esame o di vizio motivazionale è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata dà conto in modo coerente dei criteri seguiti per la liquidazione del compenso e della detrazione degli acconti.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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