Cassazione Penale, Sentenza n. 7469/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 599 c.p.), con unico motivo: omissione da parte del Tribunale dell'esame della putatività della scriminante della provocazione. La ricorrente sosteneva di aver agito in stato di esasperazione per condotte processuali dell'avv. Milazzo che l'avrebbero indotta a ritenersi vittima di persecuzione giudiziaria, giustificando dunque, in via putativa, l'esposizione diffamatoria rivolta al Consiglio dell'Ordine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carattere aspecifico della doglianza e perché la questione della putatività era stata già esaminata dalla Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente applicato i principi consolidati in materia di scriminanti putative (art. 59, quarto comma, c.p.), richiedendo un convincimento ragionevole fondato su dati di fatto concreti. La sentenza impugnata aveva rilevato che la ricorrente aveva travalicato i limiti della verità e della continenza, aveva ammesso che si trattava di uno sfogo dovuto alla rabbia e non aveva fornito documentazione a sostegno delle accuse. Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 59 cod. pen. (quarto comma)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la putatività di una causa di giustificazione richiede che il convincimento dell'agente sia ragionevole e fondato su dati di fatto concreti; non è sufficiente un mero stato d'animo o una percezione soggettiva
La norma è indicata nel motivo di ricorso come riferimento per la contestazione (diffamazione), ma la Corte ha deciso l'inammissibilità del ricorso senza accogliere la censura relativa all'omissione sull'esame della putatività
Applicato per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla multa (versamento alla Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per invocare la putatività di una causa di giustificazione (es. provocazione) è necessario dimostrare un convincimento ragionevole basato su elementi fattuali concreti emersi nel processo; mere sensazioni, esasperazione o rabbia soggettiva non sono sufficienti
- La semplice archiviazione di un procedimento disciplinare non costituisce automaticamente prova di condotte illecite dell'offeso idonee a giustificare accuse diffamatorie senza documentazione probatoria a supporto
- Ammettere in udienza o nel processo che le affermazioni costituiscono uno 'sfogo' o un momento di rabbia compromette l'affidabilità della giustificazione putativa
- I ricorsi per cassazione devono formulare censure specifiche: doglianze aspecifiche o che reiterano argomentazioni già valutate dalla Corte territoriale possono essere dichiarate inammissibili
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali, a sanzioni verso la Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile
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