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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48903/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, parti civili, impugnano la sentenza del Tribunale di Taranto che ha assolto Pitarra Salvatore con la formula "perché il fatto non sussiste" dai reati di cui agli artt. 626 e 612 cod. pen. (capi A e B). I ricorrenti sollevano sei motivi: 1) e 2) tardività e irregolarità dell'atto di appello proposto dall'imputato (termine di 30 giorni invece di 45, deposito presso Tribunale di Ravenna e tramite delegato); 3) difetto di specificità dei motivi di appello; 4) nullità della sentenza per carenza di motivazione rafforzata; 5) e 6) violazione dell'art. 603, comma 3 e comma 3-bis, e dell'art. 192 c.p.p., ovvero l'omessa riassunzione delle prove prima del ribaltamento della decisione e l'erronea verifica delle dichiarazioni delle persone offese con riscontri esterni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi delle parti civili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In particolare la Corte ha ritenuto: l'appello dell'imputato è stato proposto tempestivamente (termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso di deposito ex art. 548 c.p.p.), e può essere depositato presso la cancelleria di un tribunale diverso, anche tramite delegato, ai sensi dell'art. 582 c.p.p.; i motivi di appello avevano sufficiente specificità e devolvevano questioni concrete critiche rispetto alla motivazione di condanna; la sentenza di appello contiene adeguata motivazione, per cui la doglianza generica sulla mancata motivazione rafforzata è inammissibile; non sussiste obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ogni qualvolta il giudice d'appello riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna, purché sia fornita motivazione puntuale e, se necessario, riassunta la prova dichiarativa decisiva; l'obbligo previsto dall'art. 603 comma 3-bis c.p.p. si applica solo agli appelli avverso sentenze di proscioglimento e non agli appelli avverso condanne. Inoltre la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. non rientra nelle ipotesi deducibili in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c). Le conclusioni e la richiesta di rifusione delle parti civili sono state presentate tardivamente, ostando alla liquidazione delle spese a loro favore.

Norme richiamate

  • art. 626 cod. pen.

    Norma penale relativa al fatto ascritto all'imputato; nella sentenza impugnata l'imputato è stato assolto da tale capo perché il fatto non sussiste

  • art. 612 cod. pen.

    Norma penale relativa al fatto ascritto all'imputato; anche su questo capo l'imputato è stato assolto dalla Corte d'appello e la Cassazione ha rigettato i ricorsi delle parti civili

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito della motivazione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare tempestivo l'appello dell'imputato

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente il deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova l'impugnante e l'inoltro alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la Corte ha ritenuto legittimo il deposito presso il Tribunale di Ravenna tramite delegata

  • art. 603, comma 3 e comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite: il giudice d'appello che assolve non è obbligato a rinnovare automaticamente l'istruzione dibattimentale esaminando le stesse persone che avevano reso dichiarazioni decisive, purché fornisca motivazione puntuale e, se occorre, riassuma la prova dichiarativa; l'obbligo di rinnovazione previsto dal comma 3-bis opera oggi soltanto per l'appello avverso sentenza di proscioglimento e non per l'appello avverso condanna

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la valutazione delle dichiarazioni delle parti offese e dei testimoni; la Corte ha ritenuto che la dedotta violazione non costituisca causa di annullamento in cassazione ai sensi delle norme di impugnazione richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica i vizi deducibili in cassazione; la Corte ha osservato che l'asserita violazione dell'art. 192 c.p.p. non rientra tra i motivi rilevabili ai sensi di questa disposizione

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in cassazione per reati di competenza del giudice di pace; la Corte ha richiamato le restrizioni al controllo di legittimità in tali ipotesi

  • art. 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Norma che regola la competenza del giudice di pace e le relative limitazioni nel sindacato di legittimità; la Corte l'ha richiamata per delineare i limiti del controllo in cassazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità invocata in appello (esimente personale di cui è stata dedotta l'esistenza); la Corte osserva che l'eventuale motivo sarebbe stato manifestamente infondato, ma il sindacato di legittimità su manifesta infondatezza non è libero come in altri gradi

Massime di principio

  • Il termine per proporre appello contro una sentenza decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito della motivazione ex art. 548 c.p.p.; il deposito può avvenire presso la cancelleria di un altro tribunale ai sensi dell'art. 582 c.p.p.
  • Un'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità se non enuncia e argomenta in modo critico i rilievi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; occorre quindi motivare punti concreti e critici.
  • Il giudice d'appello che assolve riformando una condanna non è sempre obbligato a rinnovare l'intero esame dibattimentale; può ovviare mediante motivazione puntuale e, se necessario, riassumendo le dichiarazioni decisive.
  • L'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603 c.p.p. nella formulazione attuale (comma 3-bis) trova applicazione specifica in relazione agli appelli contro sentenze di proscioglimento e non automaticamente agli appelli che riformano condanne in assoluzioni.
  • Le doglianze generiche sulla carenza di motivazione rafforzata sono inammissibili: chi impugna deve indicare concretamente in che cosa la motivazione sia insufficiente o contraddittoria.
  • Non tutti gli errori di valutazione della prova sono sindacabili in cassazione; bisogna verificare se il vizio rientra nei motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. e nelle limitazioni previste per i reati di competenza del giudice di pace.
  • La presentazione tardiva di conclusioni e richieste documentali può precludere l'assegnazione delle spese o la liquidazione favorevole alle parti che le propongono.

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