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Sentenza

Sentenza n. 2737/2026 - Milano, Sezione 1

per l'esatta ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 167/2023, depositata e resa pubblica l’8 giugno 2023, Sez. Lavoro, r.g. 132/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 11 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202505146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 167/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro n. 167/2023. Tale sentenza, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015, aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari. La pronuncia era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Lodi, ed era stata notificata al Ministero il 25 maggio 2025. L'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lodi, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato anche del giudice ordinario quando l'Amministrazione sia rimasta inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015

    Le disposizioni sono state disapplicate dal giudice ordinario nella sentenza da eseguire, che ha riconosciuto alla docente il beneficio economico della carta elettronica del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e, nel caso concreto, concorre a rendere procedibile la domanda di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso; tale modalità è stata estesa dal TAR all'attività del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione destinataria della pronuncia non abbia adottato gli atti necessari a darvi attuazione.
  • Prima di procedere all'esecuzione di un titolo giudiziale avente a oggetto il pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; l'inutile decorso del termine consente l'attivazione degli strumenti esecutivi previsti dall'ordinamento.
  • Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento alla scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità ordinarie dell'amministrazione debitrice, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività svolta come commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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