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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45077/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza contestando: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto era unico, riguardava beni di prima necessità di modico valore e che non vi erano precedenti specifici; 2) l'erronea estensione a lui dell'aggravante ex art. 61, comma 1, n. 11 c.p. (abuso di prestazione d'opera), che la difesa riteneva riferibile soltanto al coimputato dipendente della ditta derubata e quindi non applicabile ad Occhipinti in base all'art. 118 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto all'art. 131-bis c.p. ha confermato che i criteri indicati per valutare la particolare tenuità sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e che la valutazione negativa anche di un solo criterio esclude l'applicazione: i giudici di merito hanno rilevato una condotta programmata e una violazione dell'affidamento sul trasportatore, escludendo la particolare tenuità. Quanto all'aggravante ex art. 61, n. 11, la Corte ha ritenuto che si tratti di una circostanza che riguarda il rapporto tra colpevole e offeso e che, ai sensi dell'art. 59, comma 2 c.p., può estendersi ai concorrenti quando è conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa; dai fatti emergeva che Occhipinti era consapevole della proprietà della merce, per cui l'aggravante è stata correttamente applicata. Conseguentemente è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza per appropriazione indebita aggravata e la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e quattrocento euro di multa, nonché la condanna alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    I criteri indicati per la valutazione della particolare tenuità sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità: tutti gli elementi richiesti devono essere positivamente valutati; l'applicazione è preclusa se anche uno solo dei criteri risulta negativo.

  • art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen.

    L'aggravante per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera è di natura soggettiva e riguarda il rapporto tra colpevole e offeso; non è limitata alla sola persona cui si riferisce e può estendersi ai concorrenti secondo i criteri generali di imputazione delle aggravanti.

  • art. 118 cod. pen.

    Non si applica in senso limitativo rispetto all'aggravante ex art. 61, n. 11; ossia l'aggravante in questione non rientra tra le circostanze valutate esclusivamente con riferimento alla persona cui si riferiscono ai sensi dell'art. 118.

  • art. 70, primo comma, n. 2 cod. pen.

    Conferma che alcune circostanze (come l'abuso di prestazione d'opera) riguardano i rapporti tra colpevole e offeso, quindi sono pertinenti al fatto e possono rilevare anche rispetto ai concorrenti.

  • art. 59, secondo comma cod. pen.

    Stabilisce il criterio generale per l'imputazione delle aggravanti ai concorrenti: l'aggravante si estende ai concorrenti se era conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la condanna alle spese del grado in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede la valutazione positiva di tutte le condizioni previste: l'assenza di anche un solo requisito rilevante può escluderne l'applicazione.
  • Le aggravanti che riguardano il rapporto tra autore e offeso (es. abuso di prestazione d'opera) possono estendersi ai concorrenti secondo i criteri di imputazione dell'art. 59 c.p., se erano note o ignorate per colpa.
  • Per contestare l'applicazione di un'aggravante a un concorrente è necessario dimostrare concretamente l'ignoranza non colposa della circostanza o l'assenza di qualsiasi riferimento soggettivo alla situazione (es. mancata consapevolezza della proprietà della cosa).
  • Nelle valutazioni di merito il giudice considera il contesto e la dinamica complessiva dell'azione (es. pianificazione, violazione di affidamenti): la difesa deve quindi fornire elementi probatori tali da smentire la ricostruzione di una condotta programmata o di una violazione dell'affidamento.
  • In sede di impugnazione è utile distinguere le circostanze che incidono sulla persona (art. 118 c.p.) da quelle che invece riguardano il rapporto tra autore e offeso, poiché ciò condiziona se e come le stesse possono estendersi ai partecipanti al reato.

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