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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00795/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, con cui era stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 116 cod. strada, per fatti commessi in Salerno il 7 ottobre 2021. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata. La Corte ha però rilevato che le doglianze non evidenziavano un effettivo travisamento della prova, ma miravano a una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove, chiedendo una diversa lettura delle risultanze processuali, in particolare delle dichiarazioni del sovrintendente che erano state ritenute decisive per affermare che il ricorrente si fosse posto alla guida del veicolo prima del controllo di polizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le argomentazioni difensive sollecitassero una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano congruamente valorizzato le dichiarazioni del sovrintendente per concludere che l'imputato aveva guidato il veicolo poco prima del controllo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. strada

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato contestato e ritenuta integrata in fatto dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata né l'adozione di una diversa ricostruzione del fatto più plausibile secondo la prospettazione difensiva.
  • Il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità.
  • Quando la sentenza di merito valorizza in modo coerente e non manifestamente illogico una prova dichiarativa idonea a fondare l'affermazione di responsabilità, il ricorso che contesti solo l'apprezzamento del fatto non può trovare accoglimento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

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