Sentenza del 30/06/2016 n. 13410 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ater ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2002, 2003 e 2004, sostenendo che i contributi regionali ricevuti per la costruzione, manutenzione e acquisizione di immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica non dovessero concorrere alla base imponibile. Secondo l'azienda, era sufficiente che i contributi fossero destinati al perseguimento degli scopi istituzionali e alla copertura dei relativi costi, senza che la legge dovesse individuare espressamente uno specifico costo non deducibile. La Corte ha invece ritenuto necessaria una correlazione espressa, prevista dalla legge istitutiva del contributo, tra il contributo stesso e uno specifico costo non deducibile ai fini IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ater, confermando il diniego del rimborso e, quindi, l'assoggettamento dei contributi alla base imponibile IRAP. La generica destinazione dei finanziamenti all'attività istituzionale dell'ente, anche se prevista dalla normativa regionale, non è sufficiente a escluderli dall'imponibile. Non rileva neppure che i contributi siano stati concretamente utilizzati per beni o spese non deducibili, se manca una specifica correlazione normativa. Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione dell'incertezza interpretativa esistente al momento della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3
I contributi concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, salvo che la legge istitutiva preveda espressamente l'esclusione mediante la correlazione a specifici componenti negativi non deducibili.
L'esclusione dei contributi dalla base imponibile IRAP richiede una previsione normativa espressa che colleghi il contributo a uno specifico costo non deducibile. Non sono sufficienti la destinazione istituzionale del finanziamento, la natura dell'ente o l'effettivo utilizzo delle somme.
L.R. Veneto n. 10 del 1995, art. 5, lett. a)
L'Ater persegue i propri scopi utilizzando anche fondi provenienti da altri enti pubblici.
La disposizione stabilisce una generica destinazione dei fondi al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ater, ma non istituisce una correlazione espressa tra ciascun contributo e uno specifico costo non deducibile; pertanto non consente l'esclusione dall'imponibile IRAP.
La normativa sull'edilizia residenziale pubblica, anche ove preveda che i contributi siano utilizzati per la realizzazione delle opere, non è sufficiente a escludere i contributi dall'IRAP se non individua espressamente la correlazione con specifici costi non deducibili.
La norma è stata ritenuta irrilevante, perché la non deducibilità delle spese relative ai beni patrimonio non supplisce alla mancanza della necessaria correlazione normativa tra contributo e costo non deducibile.
Artt. 87 e seguenti del Trattato CE
La Corte richiama il divieto di aiuti di Stato: un'interpretazione estensiva dell'esclusione IRAP, applicata anche in assenza di una correlazione normativa espressa, potrebbe attribuire un vantaggio selettivo a determinate imprese alterando la concorrenza.
Massime di principio
- Ai fini IRAP, i contributi pubblici concorrono ordinariamente alla base imponibile anche se non rilevano ai fini delle imposte sui redditi.
- L'esclusione dall'imponibile è ammessa solo quando la legge istitutiva del contributo prevede espressamente che esso sia correlato a uno specifico costo non deducibile.
- Non basta dimostrare che il contributo è destinato all'attività istituzionale, al funzionamento generale dell'ente o a investimenti non deducibili: la correlazione deve risultare direttamente dalla normativa.
- L'utilizzo concreto delle somme per sostenere costi non deducibili non può sostituire l'assenza di una specifica previsione legislativa.
- Le norme agevolative in materia fiscale devono essere interpretate restrittivamente, anche per evitare che l'esclusione si traduca in un aiuto di Stato selettivo.
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