Cassazione Penale, Sentenza n. 44841/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Belardinelli impugna l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari (o, in subordine, di autorizzazione ad allontanarsi per lavoro). Lamentava vizio di motivazione e applicazione erronea della legge: persistenza ingiustificata delle esigenze cautelari nonostante il decorso del tempo, la buona condotta, l'inserimento sociale e la fattiva collaborazione con gli inquirenti; argomentava inoltre la ragionevole probabilità di ottenere la sospensione condizionale della pena (quantitativi non "ingenti"; sussistenza dell'attenuante per collaborazione ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990; possibilità di rito abbreviato) e contestava l'assenza di motivazione riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, nonché la mancata valutazione dei presupposti per il lavoro esterno.
La decisione
La Procura generale aveva chiesto il rigetto. Tuttavia, nel corso del giudizio d'appello il ricorrente ha depositato rinuncia all'impugnazione perché la misura cautelare era stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, determinando la sopravvenuta carenza di interesse. Per tale motivo la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Non si è pronunciata sul merito delle censure sostanziali relative alla gravità delle esigenze cautelari o alle attenuanti invocate.
Norme richiamate
impugnazione avverso l'ordinanza del giudice
articolo richiamato in relazione all'impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
attenuante per collaborazione
richiamato dal ricorrente quale possibile attenuante applicabile per la collaborazione resa; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul riconoscimento della stessa per effetto dell'inammissibilità
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso, essendosi il ricorrente rimesso e cessato l'interesse per aver ottenuto la sostituzione della misura cautelare
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di impugnazione, viene meno l'interesse concreto a ottenere la pronuncia richiesta (es. perché la misura cautelare è stata sostituita o revocata), il giudice può dichiarare l'impugnazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante determina normalmente l'inammissibilità della stessa salvo che permangano altri interessi processuali che giustifichino la decisione sul merito; dunque valutare sempre se esistono domande residue che richiedono comunque un accertamento giudiziale.
- Quando si chiede la revoca o la sostituzione di una misura cautelare è importante mantenere attivo l'interesse fino alla definizione del giudizio di impugnazione: se si ottiene la misura auspicata durante il processo di appello e non si conservano effetti ulteriori da ottenere, l'appello può divenire privo di oggetto.
- Le censure riguardanti la gravità delle esigenze cautelari (quantitativi, pericolo di inquinamento probatorio, collaborazione) restano rilevanti solo se il giudice dell'appello decide sul merito; in assenza di pronuncia sul merito (per inammissibilità o sopravvenuta carenza di interesse) non si produce un precedente sostanziale sulla corretta interpretazione di tali elementi.
- Per tutelare i propri diritti, l'imputato che ottiene la sostituzione della misura e non intende rinunciare all'accertamento sul punto dovrebbe valutare di proseguire l'impugnazione o proporre richieste alternative (es. declaratoria, risarcimento) che mantengano l'interesse processuale.
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