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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31566/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo il vizio di mancanza di motivazione con riferimento ai motivi secondo e terzo dell'appello. Tali motivi di merito erano diretti a contestare, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta. La difesa sosteneva quindi che la sentenza d'appello non avesse adeguatamente risposto alle doglianze sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la Corte di appello aveva invece espresso una motivazione, sia pure implicita, sul diniego delle attenuanti e sulla misura della pena, richiamando la gravità della condotta minacciosa e il significativo precedente penale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di difetto di motivazione perché la Corte di appello aveva motivato, anche implicitamente, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sull'entità della pena, valorizzando la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, tra cui trentanove condanne per delitti e sei precedenti specifici per resistenza a pubblico ufficiale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di elementi negativi desunti dalla gravità del fatto e dalla personalità dell'imputato, come emerge dai precedenti penali.

  • art. 133 c.p.

    La gravità della condotta e i precedenti dell'imputato sono criteri legittimamente utilizzabili per la valutazione della pena e del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Il vizio di mancanza di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito contenga una motivazione anche implicita, purché consenta di ricostruire le ragioni del decisum sui punti devoluti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena possono essere sorretti dal richiamo alla gravità concreta del fatto e alla personalità negativa dell'imputato, desunta anche dai precedenti penali.
  • La censura sull'eccessività della pena è infondata se la decisione impugnata mostra di aver considerato elementi rilevanti ai fini dell'art. 133 c.p. e di averli ritenuti ostativi a un trattamento più favorevole.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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