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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10298/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che, in sede di rinvio dalla Suprema Corte, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da CALABRO'. Il ricorrente era stato sottoposto a restrizione (carcere poi domiciliari) nell'ambito di un procedimento per procurata inosservanza di pena e poi assolto con sentenza irrevocabile; una prima decisione di accoglimento della domanda di riparazione era stata però annullata dalla Cassazione che ha rinviato per una nuova valutazione specifica dei profili di colpa ostativi. In sede di rinvio la Corte d'Appello ha ritenuto la condotta del CALABRO' gravemente colposa per aver falsamente dichiarato di essere stato alla guida (coprendo un conoscente, FRANCO Paolo, imparentato con un latitante), comportamento che ha contribuito in modo prevedibile all'intervento dell'autorità giudiziaria e quindi ostativo al riconoscimento della riparazione. CALABRO' ha censurato la rivalutazione della condotta e la presunta motivazione apparente; il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondate le censure sulla presunta illegittima 'rivalutazione' della condotta e sulla motivazione apparente, condividendo che il giudice di rinvio ha correttamente seguito le indicazioni della sentenza rescindente e valutato ex ante l'incidenza causale e il profilo soggettivo (colpa) del comportamento del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 43 cod. pen.

    La nozione di colpa, ai fini di valutare l'ostatività al riconoscimento della riparazione, è rimandata all'art. 43 c.p.; la Corte ha ritenuto che una condotta consistente in macroscopica negligenza o imprudenza osti alla riparazione.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Il primo comma individua ipotesi in cui il diritto alla riparazione è escluso se la condotta del detenuto ha posto le condizioni per l'intervento autoritativo; la Corte ha applicato questo principio per escludere la riparazione in presenza di colpa grave.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 43/1995; Sez. U, n. 34559/2002; Sez. U, n. 32383/2010 e altre richiamate)

    Principi consolidati: il giudice della riparazione deve valutare ex ante se, alla luce degli indizi disponibili al tempo della misura, vi fosse l'apparenza di fondatezza dell'accusa e se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a quella apparenza; non è sufficiente ripercorrere la motivazione dell'assoluzione.

Massime di principio

  • La pronuncia di assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione deve valutare ex ante gli indizi disponibili quando fu adottata la misura e l'incidenza causale del comportamento del detenuto.
  • Se la condotta dell'interessato ha consistito in una macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza (colpa grave) che ha reso prevedibile l'intervento dell'autorità, questa può essere ostativa al riconoscimento della riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
  • In caso di rinvio dalla Cassazione il giudice di merito è tenuto ad applicare le indicazioni della sentenza rescindente e a compiere una nuova valutazione specifica (non un mero rinvio della precedente motivazione).
  • La valutazione del giudice della riparazione è orientata a verificare se, seppur l'accusa sia poi risultata infondata, all'epoca sussistesse l'apparenza di fondatezza sulla base degli elementi in possesso dell'autorità procedente.
  • Le doglianze sulla motivazione sono inefficaci se la Corte di legittimità ritiene che la decisione impugnata abbia effettivamente affrontato e risolto i profili richiesti dalla sentenza rescindente.
  • Chi propone ricorso per cassazione contro un rigetto della riparazione rischia la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese (e talvolta somme aggiuntive) se le censure risultano manifestamente infondate.

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