Sentenza del 30/10/2015 n. 22253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione del diniego espresso dell’Agenzia delle Entrate e del silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Dogane su istanze di autotutela relative ad atti tributari per gli anni 1999 e 2000. Gli atti impositivi e sanzionatori erano oggetto di giudizi distinti: il testo riferisce che i ricorsi della società contro gli atti dell’Agenzia delle Entrate erano stati accolti dalla CTP di Arezzo con sentenze dell’11 gennaio 2010. La società denunciava violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e omessa pronuncia sul silenzio-rifiuto. In cassazione, tuttavia, non aveva indicato in modo autosufficiente le specifiche ragioni di interesse pubblico addotte nelle istanze di autotutela, né i vizi propri del diniego, distinguendoli dalle contestazioni già rivolte contro gli atti impositivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’impresa familiare, perché non risultava parte dei precedenti gradi di giudizio. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso principale della società per difetto di autosufficienza: il diniego di autotutela può essere contestato per vizi propri e non per riproporre le contestazioni sulla pretesa tributaria o eludere i termini di impugnazione degli atti impositivi. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia, poiché i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile l’intero ricorso, comprendendo sia il diniego espresso sia il silenzio-rifiuto. Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile per mancanza di soccombenza legittimante. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di cassazione, liquidate in 13.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Ne segue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria
L’impugnazione del diniego di autotutela non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria: può riguardare soltanto eventuali vizi propri del rifiuto. L’autotutela non può diventare uno strumento per aggirare la decadenza dall’impugnazione dell’atto impositivo.
Codice di procedura civile, art. 112
tenuto conto che i Giudici tributari hanno chiaramente pronunciato su tutta la domanda, dichiarando inammissibile il "ricorso introduttivo" che concerneva tanto la impugnazione del provvedimento di diniego espresso della Agenzia delle Entrate, quanto la impugnazione del silenzio-rifiuto della Agenzia delle Dogane.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza trattare separatamente ogni profilo, definisce l’intera domanda e comprende anche la contestazione del silenzio-rifiuto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione è richiamata quale parametro processuale della denuncia di violazione di legge relativa all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992; la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso era carente di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
La disposizione è richiamata quale parametro della denuncia di nullità processuale per omessa pronuncia. La censura è stata ritenuta infondata quanto all’omissione e, comunque, inammissibile per difetto di autosufficienza.
Costituzione, art. 97
venendosi altrimenti a determinare una inammissibile duplicazione di tutele, in palese contrasto con i principi di efficienza dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.)
La possibilità di contestare il diniego di autotutela non deve produrre duplicazioni di tutela che compromettano l’efficienza dell’amministrazione della giustizia.
Costituzione, art. 111, commi 1 e 2
venendosi altrimenti a determinare una inammissibile duplicazione di tutele, in palese contrasto con i principi di efficienza dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.), di speditezza e ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost., comma 2) e di economia dei giudizi (la proliferazione di pronunce sul medesimo oggetto non risponde al principio del "giusto processo": art. 111 Cost., comma 1)
Il controllo sul diniego di autotutela non può trasformarsi in una ripetizione del giudizio sull’atto impositivo: la duplicazione dei giudizi contrasta con la ragionevole durata, l’economia processuale e il principio del giusto processo.
Massime di principio
- Il diniego espresso o tacito di autotutela può essere portato davanti al giudice tributario per contestare eventuali vizi propri del rifiuto, ma non per riproporre le ragioni di merito contro l’atto impositivo.
- L’autotutela non riapre i termini decadenziali per impugnare un avviso divenuto definitivo e non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio sulla pretesa tributaria.
- Nel ricorso contro il diniego, il contribuente deve indicare con precisione le ragioni di interesse pubblico rappresentate all’Amministrazione e i vizi specifici del rifiuto, distinguendoli dalle censure contro l’atto impositivo; in mancanza, il ricorso per cassazione può risultare inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata se il giudice ha definito l’intera domanda, anche dichiarandola complessivamente inammissibile senza esaminare separatamente ciascun profilo.
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