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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42962/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere subita dal 2/12/2014 al 20/7/2017. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte territoriale valorizzato rapporti e comportamenti "ostativi" (frequentazioni con Massimo Carminati, emissione di fattura contestata, intermediazione per acquisto immobiliare e detenzione di denaro contante) nonostante l'assoluzione/annullamento intervenuto nei procedimenti di cognizione, sostenendo che tali pronunce escludono gli elementi indicati come ostativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la Corte territoriale abbia erroneamente valorizzato taluni argomenti collegati al ruolo nell'organizzazione (circostanza incompatibile con l'annullamento della Cassazione sul reato associativo), ciò non incide sulla legittimità della decisione perché la custodia cautelare cessò il 20/7/2017, entro i termini massimi previsti dall'art.303 c.p.p. Inoltre la Corte ha ritenuto che la presenza di una condotta ostativa anche rispetto ad almeno una delle contestazioni originarie è sufficiente a giustificare l'esclusione dell'indennizzo, purché i relativi indici non siano stati dichiarati inutilizzabili o completamente neutralizzati dall'assoluzione. Perciò ha confermato che i rapporti stretti e ripetuti con Carminati, l'emissione della fattura contestata e l'intermediazione immobiliare con custodia di denaro contante costituivano elementi di grave negligenza idonei a sostenere il titolo cautelare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art.616 c.p.p.) e non liquida le spese del Ministero per carenza di attività difensiva effettiva.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma richiamata come parte delle imputazioni originarie; la sentenza di annullamento senza rinvio ha escluso indizi di partecipazione all'associazione mafiosa, rendendo inadeguata la sua valorizzazione quale elemento ostativo nel giudizio di riparazione quando la pronuncia assolutoria lo ha neutralizzato.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato tra le imputazioni concorrenti; non rilevante in termini specifici per la decisione sul diritto alla riparazione.

  • art. 12-quinqies d.l. 8 giugno 1992 n.306

    Contestato in relazione a vicende patrimoniali (intestazione e acquisto immobile); la Corte ha ritenuto che gli atti di intermediazione e la detenzione di denaro collegato a Carminati costituiscano indici non neutralizzati dalla sentenza di assoluzione e quindi idonei a costituire condotta ostativa.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Richiamato tra le contestazioni; utilizzato nel quadro complessivo delle imputazioni antecedenti la custodia cautelare.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74

    Relativo al reato tributario per emissione di fattura per operazione inesistente; la Corte territoriale ha valutato che l'emissione della fattura, pur non avendo portato a condanna, non è stata completamente esclusa e resta un elemento indiziario valutabile nel giudizio sulla riparazione.

  • art. 7 d.lgs. 13 maggio 1991 n.152

    Rilevato in relazione ad aggravanti/contestazioni connesse ai reati-fine; citato nel contesto delle accuse originarie ma non decisivo rispetto alla statuizione sulla riparazione.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Richiamato per stabilire il termine massimo della custodia cautelare: la Corte ha osservato che la detenzione è cessata entro i limiti temporali stabiliti dall'art.303, il che rende rilevante ai fini della decisione la persistenza, durante tutta la durata, di almeno una contestazione idonea a sostenere la misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte applica l'art.616 per la liquidazione delle spese in cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione può valutare elementi di "colpa grave" o condotte ostative anche dopo l'assoluzione se gli indici non sono stati dichiarati inutilizzabili o totalmente neutralizzati dalla sentenza di assoluzione/annullamento.
  • Se la custodia cautelare è stata ret­ta da più contestazioni, basta che una sola di esse sia rimasta idonea a giustificare la misura per escludere il diritto alla riparazione, purché la durata sia entro i limiti di legge (art.303 c.p.p.).
  • Una pronuncia di annullamento senza rinvio o un'assoluzione con formula che esclude il fatto possono escludere l'uso di quel fatto quale elemento ostativo; il giudice della riparazione deve però confrontarsi esplicitamente con le ragioni di quella pronuncia.
  • Rapporti fiduciari e ripetuti con persone notoriamente dedite ad attività illecite, la partecipazione a trattative opache, la detenzione di somme di dubbia provenienza e la emissione di fatture per operazioni sospette possono essere valutati come grave negligenza tale da far cessare il diritto all'indennizzo, se non specificamente e concretamente confutati dall'interessato.
  • L'onere del ricorrente è di confutare specificamente le condotte ostative indicate dal giudice della riparazione; argomentazioni generiche o la sola richiamata della sentenza assolutoria non sono necessariamente sufficienti.

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