Cassazione Penale, Ordinanza n. 20297/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza di primo grado del G.I.P. del Tribunale di Verona che aveva dichiarato la responsabilità di uno degli imputati per più capi di imputazione, poi unificati per continuazione, e dell'altro imputato per una parte dei medesimi fatti, con esclusione di una contestata aggravante e applicazione di attenuanti generiche e rito premiale. In appello, le parti avevano raggiunto un accordo processuale: difensore munito di procura speciale e Procuratore Generale avevano rinunciato ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, concordando una pena finale inferiore a quella di primo grado. La Corte d'appello aveva preso atto dell'accordo e aveva rideterminato le pene nei termini concordati, ritenendole congrue. Con unico ricorso, gli imputati deducevano violazione di legge per asserita illegalità della pena e conseguente erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis c.p., sostanzialmente contestando la legittimità della pena determinata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha affermato che, nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., quando alla rinuncia ai motivi sulla responsabilità si accompagna un accordo sulla pena, l'accordo è vincolante nella sua integralità e il giudice non può individuare una pena diversa da quella concordata, poiché l'accoglimento della richiesta presuppone la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni circostanza rilevante ai fini del computo della pena. Ha inoltre richiamato il principio per cui la pena è "illegale" solo se supera i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie, non già per errori nei passaggi intermedi di quantificazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina peculiare per il caso in cui alla rinuncia al motivo o ai motivi sulla responsabilità si aggiunga un accordo sulla pena
l'accordo sulla pena, se inserito nella rinuncia ai motivi di responsabilità, è vincolante nella sua interezza e non consente al giudice di determinare una pena diversa da quella concordata.
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e [...] della somma [...] in favore della Cassa delle ammende
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende della somma ritenuta equa.
erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen.
la censura difensiva investiva il trattamento sanzionatorio, ma non è stata ritenuta idonea a superare il vincolo dell'accordo sulla pena.
erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen.
richiamato dai ricorrenti come parametro di illegalità della pena, senza che la Corte ravvisasse un vizio utile a travolgere la pena concordata.
limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti
richiamato, insieme ad altre norme edittali, per definire il perimetro della pena illegale.
nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen.
richiamato come parametro dei limiti edittali generali rilevanti ai fini dell'illegalità della pena.
nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen.
richiamato come ulteriore parametro edittale ai fini della verifica dell'illegalità della pena.
Massime di principio
- Nel rito di concordato in appello con rinuncia ai motivi sulla responsabilità e accordo sulla pena, il negozio processuale è unitario: il giudice che lo recepisce non può sostituire d'ufficio una diversa pena, salvo che quella concordata sia illegale.
- L'illegalità della pena ricorre solo quando il trattamento sanzionatorio superi i limiti edittali generali o quelli previsti per la specifica fattispecie; non basta la deduzione di errori nei passaggi intermedi di calcolo o nel giudizio di comparazione tra circostanze.
- La censura in cassazione contro la pena concordata è ammissibile solo se mira a denunciare una reale illegalità del trattamento sanzionatorio, non una diversa valutazione di merito o un mero errore nel procedimento di quantificazione.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità e l'accordo sulla pena implicano l'accettazione della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze rilevanti per il calcolo della pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20201/2025 del 30/05/2025
- ordinanza_penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20212/2025 del 30/05/2025
- ordinanza_penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20218/2025 del 30/05/2025
- ordinanza_penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20219/2025 del 30/05/2025
- ordinanza_penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20235/2025 del 30/05/2025
- ordinanza_penale · 30 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20257/2025 del 30/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →