Cassazione Civile, Ordinanza n. 23378/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
In un giudizio civile per risarcimento danni da sinistro stradale, il tribunale aveva prima revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già concessa in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine, e poi aveva respinto l’opposizione proposta avverso tale revoca ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di rigetto deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione e falsa applicazione dell’art. 136, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto integrata la colpa grave nella proposizione dell’azione. In particolare, contestava la valutazione secondo cui avrebbe promosso una domanda risarcitoria contro soggetti estranei alla vicenda e senza adeguato supporto probatorio, affermando che una compagnia assicuratrice era stata correttamente evocata come litisconsorte necessario e che un altro convenuto non era un semplice spettatore, ma il proprietario del veicolo coinvolto. In memoria ha anche prospettato violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal tribunale e la valutazione delle risultanze processuali, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei limiti del minimo costituzionale della motivazione. Ha inoltre escluso che la motivazione dell’ordinanza impugnata fosse mancante, apparente o intrinsecamente contraddittoria, osservando che la proposizione dell’azione contro soggetti estranei alla vicenda sostanziale e l’omessa articolazione tempestiva di mezzi istruttori integravano una condotta gravemente negligente. Le ulteriori censure costituzionali formulate in memoria sono state dichiarate inammissibili perché introdotte per la prima volta con tale atto e comunque non deducibili direttamente come violazione di legge ordinaria. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata attività difensiva degli intimati. È stata infine data atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 136, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002
la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio può essere confermata quando emerga la colpa grave della parte nell’instaurazione o nella coltivazione del giudizio; la censura che contesti la valutazione di merito sulla colpa non integra, di per sé, violazione di legge
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
disciplina l’opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea individuazione, interpretazione o sussunzione della fattispecie normativa, non la mera contestazione della ricostruzione fattuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato sulla motivazione è oggi limitato al solo minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da irriducibile contrasto interno
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza del requisito motivazionale integra nullità della sentenza nei soli casi di anomalia radicale
la memoria depositata nel procedimento camerale serve a illustrare e chiarire i motivi di ricorso, non a integrarli con nuove censure
art. 3 Cost.
non può essere dedotta direttamente come violazione di legge ordinaria nel ricorso per cassazione, dovendo semmai passare per una questione di legittimità costituzionale
art. 24 Cost.
vale la stessa osservazione svolta per l’art. 3 Cost., non potendo essere autonomamente veicolata come motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c.
art. 111, comma 2, Cost.
richiama il principio di ragionevole durata del processo, utilizzato per escludere in casi di manifesta inammissibilità l’inutile fissazione di termini per rinnovazioni o integrazioni del contraddittorio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La censura formulata come violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea individuazione della norma, la sua interpretazione o la sussunzione della fattispecie astratta; non può essere usata per rivalutare i fatti accertati dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di un diverso coordinamento delle risultanze di causa.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile è limitato alle sole anomalie che si traducono in una motivazione mancante, apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza o persuasività.
- Nel giudizio sul patrocinio a spese dello Stato, la revoca per colpa grave può essere sorretta dalla proposizione di un’azione manifestamente infondata o proposta contro soggetti estranei alla vicenda, specie se accompagnata dall’omessa tempestiva articolazione di adeguate prove.
- La memoria depositata nel procedimento camerale di cassazione non può introdurre nuovi motivi, ma solo illustrare quelli già dedotti nel ricorso.
- Le censure di contrasto con parametri costituzionali non possono essere prospettate direttamente come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., se non passando, quando occorra, attraverso la questione di legittimità costituzionale.
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