Cassazione Penale, Sentenza n. 44860/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la difesa avesse invocato la lealtà processuale e l'asprezza edittale; 2) vizi nella motivazione del trattamento sanzionatorio, in particolare nel calcolo della pena-base e nella motivazione degli aumenti per continuazione; 3) illegittimità della confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p., per mancato apprezzamento delle prove documentali e dichiarative che attesterebbero la lecita provenienza di parte delle somme sequestrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in gran parte, ma lo ha ritenuto fondato limitatamente alla questione della confisca. Sul primo motivo (attenuanti generiche) il giudice di legittimità ha confermato la valutazione della Corte territoriale ritenendola non arbitraria: l'assenza di precedenti non basta, servono elementi positivi rilevanti e qui la gravità del fatto (detenzione di 18.400 dosi) giustificava il diniego. Sul secondo motivo (trattamento sanzionatorio) è stato osservato che la pena base era prossima al minimo edittale e lo scostamento era giustificato dal quantitativo ponderale; non era quindi richiesta una motivazione dettagliata né per la determinazione sotto la media edittale né per i contenuti aumenti per continuazione. Sul terzo motivo (confisca) la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata non si sia confrontata adeguatamente con le prove offerte dall'imputato sulla lecita provenienza delle somme, per cui la statuizione sulla confisca è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sulla confisca.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
La norma disciplina la confisca per ingiustificato arricchimento; il giudice deve valutare e confrontarsi con le prove sulla legittima provenienza del denaro; omissioni motivazionali rilevanti sulla prova della provenienza possono determinare annullamento della statuizione
art. 132 cod. pen.
Attribuisce al giudice il potere discrezionale di determinare la pena entro i limiti edittali; la Corte osserva che un lieve aumento per continuazione non richiede motivazione esplicita se la pena base è pressoché nel minimo
art. 110 cod. pen.; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80
art. 110 c.p.; d.P.R. 309/1990 artt. 73, 80
Norme che integrano i reati contestati relativi al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti; la gravità del fatto (quantitativo di sostanza) è elemento rilevante nella valutazione della responsabilità e della misura della pena
legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14
legge n. 497/1974 artt. 10, 14
Richiamate in relazione a specifici reati contestati (diritto amministrativo/penale collegato); utilizzate nell'impianto accusatorio originario
art. 648 cod. pen.
Norma richiamata per il reato di ricettazione; rilevante nel quadro delle imputazioni per la valutazione complessiva del fatto
Massime di principio
- Le attenuanti generiche non sono automatiche per l'assenza di precedenti: servono elementi positivi atti a favore dell'imputato; la mera incensuratezza o la presunta lealtà processuale possono non essere sufficienti
- Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata per giustificare lo scostamento dal minimo; invece è richiesta motivazione più approfondita quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media
- In caso di reato continuato, se l'aumento di pena è contenuto e la pena-base è pressoché al minimo, il giudice non è obbligato a spiegare espressamente ogni valutazione sull'aumento per continuazione
- Sulle misure patrimoniali (es. confisca ex art. 240-bis c.p.) il giudice di merito deve confrontarsi esplicitamente con le prove offerte dall'imputato sulla provenienza lecita dei beni; la mancata confutazione motivata di tali elementi può determinare l'annullamento della statuizione da parte della Cassazione
- La Corte di cassazione non può rivedere i fatti e le prove in senso sostitutivo del giudice di merito, ma può controllare la completezza e la congruità della motivazione; omissioni o apoditticità su punti decisivi sono rilevabili in sede di legittimità
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