Cassazione Civile, Ordinanza n. 10620/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società cooperativa, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano su ricorso di un creditore fondato sull'inutile tentativo di recupero coattivo del credito e su rilevanti debiti erariali e previdenziali, ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il fallimento. In cassazione ha sostenuto, con due motivi, che: 1) non fosse stato superato il limite di fallibilità di cui all'art. 15, nono comma, l. fall., perché i debiti contributivi ed erariali contestati sarebbero stati in realtà imputabili a un terzo soggetto, nell'ambito di una somministrazione illecita di manodopera schermata da un contratto di subappalto; a suo dire, un giudicato cautelare penale e un PVC avrebbero accertato che i lavoratori prestavano attività direttamente presso il committente finale, con conseguente nullità/simulazione del subappalto; 2) in ogni caso, il debito erariale e contributivo non sarebbe stato provato da avvisi di addebito e cartelle non impugnate, poiché, in ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, gli obblighi fiscali e contributivi graverebbero sul committente effettivo e non sull'interposto. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata invece sulla presenza in atti di avvisi di addebito, cartelle esattoriali e ulteriore documentazione fiscale non impugnati, nonché sulla mancata censura di ulteriori statuizioni relative a un avviso di accertamento per operazioni inesistenti ai fini IVA.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello non aveva fondato il rigetto del reclamo sulla sola qualificazione dei rapporti di lavoro o sulla imputazione sostanziale dei debiti a un terzo, ma sulla decisiva esistenza di atti impositivi notificati alla società per importi di diversi milioni di euro, mai impugnati, e sulla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate in sede di stato passivo, da cui risultavano ulteriori debiti tributari e contributivi. Il ricorrente non aveva specificamente censurato anche la statuizione relativa all'avviso di accertamento per operazioni inesistenti e alla conseguente indetraibilità/assoggettabilità IVA. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non si sono costituiti.
Norme richiamate
Nel giudizio di fallimento il superamento della soglia di fallibilità può essere desunto dalla documentazione sui debiti erariali e contributivi risultanti in atti; la censura che non si confronti con tale base decisoria è inidonea a scalfire la motivazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve investire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che si confronti solo con profili estranei o secondari è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta rispetto alla statuizione effettivamente decisiva, non rispetto a un diverso tema non posto a base della decisione impugnata.
art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972
In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a censurare argomenti soltanto accessori o diversi da quelli decisivi.
- Ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità, la presenza di avvisi di addebito, cartelle esattoriali e altra documentazione fiscale o contributiva non impugnati può costituire base sufficiente per ritenere integrato il debito rilevante.
- La deduzione di una diversa imputazione sostanziale del debito a un terzo non è idonea a superare la decisione se non viene specificamente attaccata la statuizione fondata sulla mancata impugnazione degli atti impositivi e sulla documentazione acquisita in procedura.
- Quando sia contestata l'esistenza di operazioni imponibili o si invochi l'invalidità del titolo contrattuale che giustifica i costi, occorre censurare anche le statuizioni che valorizzano l'avviso di accertamento per operazioni inesistenti e il relativo regime IVA.
- In sede di legittimità, la mancata impugnazione delle singole rationes poste a base della decisione determina l'inammissibilità del ricorso, anche se una delle questioni prospettate potrebbe astrattamente essere rilevante sul piano sostanziale.
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