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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35408/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ricorreva contro la sentenza del 30 gennaio 2026 della Corte d’appello di Milano, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna pronunciata il 24 gennaio 2025 dal Tribunale di Monza per il delitto di cui all’art. 256-bis del d.lgs. 152/2006. Con un unico motivo deduceva violazione dell’art. 581, comma 1-bis, c.p.p. e vizio di motivazione: sosteneva che, benché sintetico, l’atto di appello offrisse una lettura alternativa dei fatti, correlasse la richiesta assolutoria ai motivi e prospettasse la diversa ricostruzione prevista dal comma 6 dell’art. 256-bis. L’appello affermava che l’imputato avesse bruciato soltanto erbacce, richiamando le sue dichiarazioni e una fotografia della polizia giudiziaria. La Corte d’appello aveva rilevato che tale censura non si confrontava con gli elementi valorizzati dal Tribunale: gli operanti erano intervenuti dopo le segnalazioni dei residenti, che da giorni lamentavano fumo e odore acre di gomma bruciata, e avevano constatato un fuoco che interessava, oltre alle erbacce, un accumulo di materiale plastico, pneumatici esausti e vetroresina.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato che l’appello non si confrontava con le ragioni fattuali e probatorie della condanna: il rilievo secondo cui sarebbero state bruciate solo erbacce, sostenuto dalle dichiarazioni dell’imputato e da una fotografia giudicata priva di effettivi elementi di supporto, non affrontava gli ulteriori elementi probatori indicati dal Tribunale. La dichiarazione d’inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso elementi per ritenere che la causa d’inammissibilità fosse stata determinata senza colpa. Il dispositivo riportato nel testo è tronco dopo la formula «Dichiara»; l’esito è comunque esplicitato nella motivazione.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    L'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., in tema di forma dell'impugnazione, stabilisce che "l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione".

    L’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non articola, rispetto a ciascuna richiesta, critiche puntuali ed esplicite alle ragioni della decisione impugnata, riferite ai capi e ai punti censurati. Non basta proporre una ricostruzione alternativa che non si confronti con gli argomenti posti a fondamento della condanna.

  • art. 256-bis d.lgs. 152/2006

    In particolare, era stato sottolineato che gli operanti, intervenuti su richiesta di residenti della zona che da giorni lamentavano presenza di fumo ed odore acre di gomma bruciata, avevano riscontrato un fuoco in corso, con oggetto sì erbacce, ma anche un accumulo di materiale plastico, di pneumatici esausti e di vetroresina.

    La norma individua l’ipotesi accusatoria relativa alla combustione illecita di rifiuti applicata nel caso. La pronuncia, nel decidere sul requisito di specificità dell’appello, richiama il fatto che il fuoco interessasse anche materiale plastico, pneumatici esausti e vetroresina, oltre alle erbacce; non sviluppa una distinta interpretazione degli elementi costitutivi del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue l’obbligo di pagare le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Ai fini della specificità dell’appello, per ciascuna richiesta devono essere formulati rilievi critici puntuali ed espliciti, riferiti alle ragioni di fatto o di diritto della decisione e ai capi e punti impugnati.
  • Un motivo che si limiti a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi con gli elementi probatori e argomentativi posti a fondamento della condanna, non soddisfa il requisito di specificità dell’impugnazione.
  • La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p. quanto alle spese processuali e, quando non emergano elementi per escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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