Cassazione Penale, Sentenza n. 33262/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 495 c.p. per aver dichiarato false generalità (aver detto di chiamarsi Antonio Cennamo) alla Polizia Stradale. La difesa deduce vizio di motivazione e travisamento della prova sostenendo che, prima dell'accertamento delle false generalità, era stato redatto un verbale amministrativo per violazione delle norme anti-COVID in cui il ricorrente aveva fornito le corrette generalità tramite autocertificazione; perciò sarebbe illogico che subito dopo abbia fornito false generalità. Inoltre si contesta l'affermazione secondo cui l'autocertificazione non potrebbe sostituire l'obbligo di esibire un documento di riconoscimento o di fornire le proprie generalità all'autorità di polizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo riproduceva le stesse censure già proposte in appello e respinte, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha richiamato il principio secondo cui il vizio per travisamento della prova in presenza di decisione conforme di primo e secondo grado può essere dedotto in cassazione solo se si dimostra che un dato probatorio è stato valutato per la prima volta in secondo grado, condizione non presente nel caso. La Corte ha inoltre osservato che i giudici di merito hanno valorizzato il fatto che il ricorrente non ha esibito alcun documento quando richiesto e ha fornito false generalità, comportamento spiegabile con il tentativo di nascondere una sospensione della patente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per qualificare penalmente la condotta del ricorrente che ha fornito false generalità all'autorità di polizia; il fatto di non esibire documento e dichiarare un'identità falsa è stato ritenuto integrativo del reato.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale previste per il procedimento davanti alla Corte di Cassazione in periodo emergenziale; non incide sul merito della decisione di inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro dei motivi di cassazione: la censura per travisamento della prova deve essere specifica e, nella ipotesi di decisione conforme tra primo e secondo grado, il ricorrente deve dimostrare che un elemento probatorio è stato valutato per la prima volta in secondo grado per poter dedurre il vizio in cassazione.
Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, ossia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'autocertificazione utilizzata per motivi amministrativi (es. autocertificazione COVID) non sostituisce automaticamente l'obbligo, posto all'autorità di polizia, di richiedere ed ottenere un documento di riconoscimento o le generalità valide del fermato; la mancata esibizione del documento e la dichiarazione di generalità false possono integrare il reato di cui all'art. 495 c.p.
- In Cassazione, il motivo che denuncia travisamento della prova è inammissibile se riproduce semplicemente le stesse censure già formulate e decise in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione di secondo grado; bisogna specificare in che parte la motivazione è erronea e, soprattutto nei casi di decisione conforme, dimostrare che un elemento probatorio è stato valutato per la prima volta in secondo grado.
- Se in momenti diversi sono redatti più verbali (amministrativo e penale), i giudici possono valutare la condotta nel suo insieme e attribuire rilevanza al comportamento successivo (ad es. il rifiuto di esibire documenti o la dichiarazione di false generalità) soprattutto se sussiste un movente evidente come il tentativo di occultare una sospensione della patente.
- Chi impugna in cassazione deve affrontare tutte le argomentazioni rilevanti contenute nella sentenza impugnata, non limitandosi a una parte della motivazione; la mancata comparazione con argomenti significativi rende inammissibile il ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta non solo l'esito negativo, ma anche l'obbligo di rifondere le spese processuali e, nei casi previsti dall'art. 616 c.p.p., il versamento di una somma alla Cassa delle ammende stabilita dal giudice di cassazione.
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