Cassazione Civile, Ordinanza n. 26127/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, pronunciata dal Tribunale di Bolzano su richiesta del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 7, comma 1, n. 2, l.fall., a seguito della segnalazione del giudice dell’esecuzione per tre procedure esecutive immobiliari pendenti contro la società e il socio accomandatario. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Il ricorrente ha quindi proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza e/o del procedimento di secondo grado in relazione all’accertamento dello stato di insolvenza, lamentando una asseritamente errata lettura dei bilanci 2016 e 2017 e sostenendo che la società fosse sana e in utile; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi circa la capacità finanziaria e la consistenza del patrimonio immobiliare della società e del socio, nonché carenza di motivazione per il mancato espletamento di una consulenza tecnica contabile. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, sotto la veste formale di vizi di legittimità, a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze contabili e probatorie, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che le doglianze investivano soltanto la valutazione di merito dello stato di insolvenza e dei dati di bilancio, valutazione sorretta da una pluralità di indici ulteriori (procedure esecutive pendenti, mancato pagamento di debiti anche modesti, esposizione debitoria ingente e cronicizzata, gestione disordinata e infruttuosa dei canoni di locazione). Ha inoltre rilevato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era dedotto nei canoni richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e che la richiesta di CTU era generica ed esplorativa, sicché il relativo rigetto poteva ritenersi implicito e legittimo. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancanza di difese degli intimati; è stato invece disposto l’atto relativo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, n. 2, l.fall.
consente la richiesta di fallimento da parte del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge, qui in seguito a segnalazione del giudice dell’esecuzione.
la censura di nullità non può essere usata per veicolare doglianze di merito sulla valutazione delle prove e dei bilanci.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti rigorosi del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del modo e del tempo della discussione processuale e della decisività.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impongono al ricorrente di specificare e localizzare gli elementi necessari a fondare il vizio di omesso esame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendone i presupposti processuali, comporta il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come nullità o vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito, specie quando si controverta della lettura di bilanci e dati contabili.
- L’apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza dello stato di insolvenza è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta e se fondato su una pluralità di indici coerenti.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; la mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- La mancata ammissione di mezzi istruttori o di una consulenza tecnica d’ufficio è censurabile solo se la prova non ammessa sia decisiva in senso forte, idonea cioè a sovvertire con certezza l’esito della controversia; una richiesta generica o esplorativa può essere legittimamente rigettata anche implicitamente.
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