Cassazione Penale, Sentenza n. 13541/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per plurimi motivi: per Mokkabal principali censure riguardavano la determinazione della pena dopo correzione di errore materiale, la sopravvenuta prescrizione di alcuni capi (in particolare capo 22), la mancata notifica dell'avviso di chiusura indagini (art. 415-bis c.p.p.), presunte violazioni procedurali sulle intercettazioni (art. 268 c.p.p.) e l'inutilizzabilità di atti e verbali acquisiti dall'Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza (artt. 356, 364, 365, 366 c.p.p. e disposizioni attuative), nonché contestazioni sull'applicazione dell'art. 648-ter c.p. (riciclaggio/autoriciclaggio) e sulla valutazione delle prove testimoniali; per Cherubini censure analoghe in ordine alla mancanza di prova della sua partecipazione all'associazione a delinquere (art. 416 c.p.), alla responsabilità per i reati fiscali e di autoriciclaggio e all'inutilizzabilità di deposizioni e intercettazioni; per Elainouch si è contestata la mancata notifica dell'avviso di chiusura indagini, l'incompetenza territoriale, l'inutilizzabilità degli atti amministrativi acquisiti, la mancata sussistenza dell'autoriciclaggio e questioni interpretative sull'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, dichiarandoli aspecifici, manifestamente infondati o improcedibili in sede di legittimità e ribadendo i limiti del controllo di cassazione sulla valutazione della prova. Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso di Mokkabal sul punto della prescrizione del reato contestato al capo 22: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo perché il reato era estinto per prescrizione e ha proceduto direttamente, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., alla rideterminazione della pena complessiva residua, fissandola in anni 4, mesi 8 di reclusione e euro 16.000 di multa. Tutte le altre censure proposte da Mokkabal, Cherubini ed Elainouch sono state respinte o dichiarate inammissibili/aspecifiche; le eccezioni sulla notifica dell'avviso di chiusura indagini, sulle intercettazioni e sull'inutilizzabilità dei verbali dell'Agenzia delle Entrate sono state ritenute infondate o non decisive. Rimane quindi confermata, salvo la declaratoria di prescrizione per il capo 22, la condanna di merito così come motivata dalla Corte d'Appello.
Norme richiamate
La Corte conferma che l'art. 10-quater punisce l'uso di compensazioni indebite anche quando riguardino somme non identiche tra loro (compensazione orizzontale), comprensive anche di debiti previdenziali/assistenziali; è rilevante la sostanza dell'operazione (compensazione senza valido titolo), non la formalità della natura tributaria del credito.
La notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, dopo il trasferimento del fascicolo per incompetenza, è obbligatoria solo se risultano 'nuove indagini' o contestazioni differenti rispetto al precedente avviso; in assenza di tali elementi non sussiste violazione dei diritti di difesa.
La violazione degli obblighi sul ritardato deposito delle intercettazioni non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni; l'inutilizzabilità è prevista dall'art. 271 solo se le intercettazioni sono state effettuate fuori dai casi di legge o in violazione delle prescrizioni essenziali.
artt. 356, 364, 365, 366 c.p.p.; art. 220 disp. att.
I processi verbali di constatazione redatti dall'Agenzia delle Entrate, pur non essendo atti di polizia giudiziaria, possono essere acquisiti e utilizzati come documenti (escluse le parti valutative/dichiarative). L'omessa notifica o forme diverse non comportano automaticamente inutilizzabilità degli atti amministrativi acquisiti.
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto provato il reimpiego di proventi illeciti (riciclaggio/autoriciclaggio) sulla base di un compendio probatorio documentale, dichiarativo e intercettativo; la valutazione della sussistenza del reato è rimessa al giudice di merito salvo illogicità manifesta.
art. 197-bis e art. 210 c.p.p.
L'escussione dibattimentale di un teste ritenuto non formalmente indagato non viola automaticamente le norme sui provvedimenti cautelari o sull'assistenza: spetta alla parte interessata allegare tempestivamente e in modo specifico eventuali incompatibilità o il carattere di indagato del dichiarante.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è corretto se il giudice di merito motiva la gravità, la sistematicità delle condotte e l'assenza di resipiscenza; la valutazione sulla congruità della pena è esercizio discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvi vizi logici manifesti.
La Corte ha applicato l'art. 620 c.p.p. disponendo, per il capo annullato per prescrizione, l'eliminazione dell'aumento di pena relativo e la rideterminazione della pena complessiva residua senza rinvio.
La valutazione degli indizi e dei criteri probatori deve essere motivata; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia rispettato i parametri richiesti dall'art. 192 c.p.p. nella valutazione del materiale probatorio.
principio di competenza territoriale (Sezioni Unite giurisprudenza citata)
La competenza territoriale va determinata ex ante sulla base della imputazione prospettata originariamente; la determinazione del "reato più grave" ai fini di territorialità si valuta sulle linee fattuali prospettate e non su valutazioni di merito successive.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di chiusura indagini dopo trasmissione per incompetenza è necessaria solo se vi sono nuove indagini o nuove contestazioni: in assenza di ciò non vi è automatica nullità e compressione dei diritti di difesa.
- Le doglianze sulla utilizzabilità delle intercettazioni per ritardo nel deposito devono dimostrare violazioni sostanziali previste dalla legge; le violazioni formali non implicano di per sé inutilizzabilità salvo effetti sostanziali sulla prova.
- I verbali amministrativi dell'Agenzia delle Entrate possono essere acquisiti come documenti nel processo penale (salvo le parti valutative) e la loro acquisizione non implica automaticamente la nullità degli atti se svolti nell'ambito dei poteri amministrativi, salvo prova concreta di coordinamento illecito con la P.G.
- In tema di prescrizione, il calcolo deve tenere conto di tutte le cause di sospensione (anche quelle derivanti da astensione forense) e una prescrizione intervenuta prima della sentenza comporta l'annullamento di quel capo; la cassazione può in alcuni casi eliminarne gli effetti e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- La Cassazione non può rivedere la valutazione dei fatti e della prova: motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura del materiale probatorio sono spesso dichiarati aspecifici o inammissibili; occorre invece contestare vizi di diritto o di motivazione sotto il profilo logico-giuridico.
- Per ottenere l'esclusione di una prova dichiarativa (es. deposizione di un testimone) è necessario non solo denunciare la violazione procedurale ma anche dimostrare l'incidenza decisiva dell'elemento da escludere (prova di resistenza) sulla motivazione della sentenza.
- La competenza territoriale si determina in base all'imputazione prospettata e al reato ritenuto più grave secondo i capi di imputazione; eccezioni basate su valutazioni di fatto sovrapposte sono difficilmente recepite in sede di legittimità.
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