Cassazione Civile, Ordinanza n. 07148/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex legge Pinto proposta da una persona fisica per l'irragionevole durata di un fallimento di una società dichiarato nel 2008 e definito nel 2021. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e liquidato un indennizzo, ma il ricorrente in sede di opposizione e poi di cassazione ha contestato due profili: primo, l'asserita illegittimità del decreto perché emesso nei confronti del Ministero della giustizia, soggetto che, secondo i ricorrenti, non era stato evocato in giudizio, mentre la domanda era stata proposta contro il Ministero dell'economia e delle finanze; si lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del contraddittorio e la non applicabilità della sanatoria/rinnovazione ex art. 4 l. 260/1958 in un procedimento che nella fase monitoria si svolge senza contraddittorio. Secondo, si censurava la ritenuta non inefficacia del decreto per mancata notifica al Ministero della giustizia nel termine di trenta giorni, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente concesso una rimessione in termini d'ufficio e applicato in modo improprio l'art. 4 l. 260/1958 e l'art. 153 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che, nel procedimento di equa riparazione, l'opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non è un'impugnazione in senso stretto ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, e che l'erronea evocazione di un ministero al posto di un altro, tra soggetti distinti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, va sanata mediante rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 4 l. 260/1958, purché l'eccezione sia sollevata tempestivamente e sia indicato il soggetto corretto. Ha inoltre escluso che la notifica del decreto al ministero errato potesse determinare l'inefficacia del decreto, poiché la nullità della notificazione rileva solo ai fini dell'opposizione tardiva e non per ottenere la declaratoria di inefficacia, che presuppone mancata notifica o notifica inesistente. Il ricorso è stato quindi respinto; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e, per la definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., anche alle somme ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
la domanda di equa riparazione va proposta nei confronti del Ministero della giustizia quando il procedimento presupposto si è svolto dinanzi al giudice ordinario; l'errore nell'individuazione del ministero passivo può essere sanato secondo la disciplina speciale sulle notificazioni agli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
art. 4 l. 260/1958
l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta la necessità di fissare un termine per rinnovare la notificazione e instaurare correttamente il contraddittorio; la norma opera come meccanismo di sanatoria/rimessione in termini e non consente la stabilizzazione del giudizio nei confronti del soggetto reale destinatario dell'atto notificato all'amministrazione errata.
la notificazione del decreto nel termine previsto rileva ai fini della procedibilità/efficacia del provvedimento, ma la sua nullità non consente di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto, essendo necessario distinguere tra mancata notifica, notifica inesistente e notificazione nulla.
l'opposizione al decreto di equa riparazione è un rimedio a contraddittorio pieno che non si limita a censurare vizi specifici del decreto monitorio, ma consente la piena discussione della domanda indennitaria.
richiamato dai ricorrenti come principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto, in concreto, che il contraddittorio fosse sanabile mediante rinnovo della notificazione al soggetto corretto.
richiamato dai ricorrenti per censurare la pretesa modifica d'ufficio della domanda; la Corte ha escluso la violazione perché l'errore nell'individuazione del ministero passivo è trattato come errore di notificazione/instaurazione del contraddittorio sanabile ex lege.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la rimessione in termini presuppone istanza di parte; la Corte non ha accolto la censura, valorizzando la disciplina speciale dell'art. 4 l. 260/1958.
il ricorso è stato definito nell'ambito del procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con decisione conforme alla proposta del consigliere.
in caso di definizione del giudizio conforme alla proposta nel rito accelerato, la Corte ha ritenuto applicabile la condanna alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., anche a favore della Cassa delle ammende.
richiamato per affermare che la nullità della notificazione del decreto rileva solo per l'opposizione tardiva, non per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso.
richiamato insieme all'art. 188 disp. att. c.p.c. per delimitare i casi in cui può essere pronunciata l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
richiamato quale norma che, nel sistema monitorio, attiene ai presupposti della declaratoria di inefficacia del decreto.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, l'opposizione al decreto non è un'impugnazione circoscritta ai motivi dedotti, ma una fase del medesimo procedimento che apre un contraddittorio pieno sulla fondatezza della pretesa indennitaria.
- Se la domanda ex legge Pinto è proposta nei confronti del ministero sbagliato per errore di identificazione tra distinte amministrazioni statali patrocinate dall'Avvocatura dello Stato, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 4 l. 260/1958, senza che l'errore determini automaticamente l'inammissibilità o l'impossibilità di sanatoria.
- La disciplina di cui all'art. 4 l. 260/1958 opera come rimedio alla erronea evocazione del ministero competente solo se l'eccezione è tempestivamente sollevata e il soggetto corretto è indicato; la sua funzione è consentire la corretta instaurazione del contraddittorio, non stabilizzare effetti processuali in favore del soggetto erroneamente notificato.
- Nel sistema monitorio, la notificazione nulla del decreto non comporta di per sé l'inefficacia del provvedimento, ma rileva ai soli fini dell'opposizione tardiva; l'inefficacia è configurabile solo in caso di omessa notificazione o notificazione giuridicamente inesistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07036/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07037/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07038/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07039/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07040/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07041/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →