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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21351/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'avvocatessa Cassano era stata sanzionata con la censura per violazione dell'art. 68, comma 1, del Codice Deontologico (per aver assunto la difesa dell'avv. Vito Quarta, convenuto in giudizio di responsabilità professionale da un suo precedente cliente, prima del decorso del biennio). La ricorrente deduceva: 1) errata applicazione del nuovo Codice Deontologico (sostenendo dovesse applicarsi il previgente codice e la sanzione più mite dell'avvertimento); 2) omesso esame di prove a discarico e motivazione apparente (la difesa sarebbe stata meramente formale e con il consenso dell'ex cliente); 3) intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare (sosteneva che la prescrizione dovesse calcolarsi dalla data del fatto, 20/06/2014, e quindi si sarebbe estinta il 20/12/2021, sette anni e mezzo dopo).

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo (prescrizione) ritenendo applicabile il regime della prescrizione disciplinare previsto dall'art. 56 della legge n. 247/2012, il quale prevede un termine di prescrizione dell'azione disciplinare con un limite finale complessivo di sette anni e mezzo dalla consumazione dell'illecito. Essendo il fatto datato 20/06/2014 e non essendosi il giudizio disciplinare esaurito con sentenza definitiva entro il termine massimo, l'azione disciplinare si è estinta. Di conseguenza la sentenza impugnata (che aveva confermato la censura) è stata cassata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione; assorbite le altre doglianze; compensate le spese e decaduto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice Deontologico Forense (2014), art. 68, comma 1

    Norma richiamata come base della contestazione disciplinare: vieta di difendere l'ex cliente o il suo diretto avversario senza adeguato intervallo temporale; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma al caso in cui fosse più favorevole all'incolpata rispetto al previgente codice.

  • Codice Deontologico previgente (1997), art. 51 (e art. 37 citati nel ricorso)

    Norme del previgente codice richiamate dalla ricorrente per ottenere applicazione della sanzione più mite; la Corte ha spiegato che il nuovo codice si applica ai procedimenti in corso se più favorevole (principio del favor rei recepito dalla legge 247/2012).

  • Legge n. 247/2012, art. 65, comma 5

    Stabilisce il criterio del favor rei in relazione all'applicazione delle norme deontologiche sopravvenute rispetto ai procedimenti in corso: se il nuovo regolamento è più favorevole per l'incolpato, esso si applica.

  • Legge n. 247/2012, art. 56

    Dispone il regime della prescrizione dell'azione disciplinare (termine ordinario 6 anni, eventi interruttivi e nuovo termine di 5 anni dopo interruzione, con un termine finale inderogabile di 7 anni e mezzo dalla consumazione dell'illecito). La Corte ha ritenuto che, essendo decorso il termine massimo, l'azione disciplinare sia estinta per prescrizione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)

    Norma citata in relazione al contributo unificato: la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo in capo alla ricorrente, dato l'esito estintivo del giudizio.

  • Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis

    Norma richiamata in ordine alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza udienza pubblica e senza intervento fisico delle parti, applicata in via emergenziale per procedere alla decisione in modalità non presenziale.

Massime di principio

  • La prescrizione dell'azione disciplinare si calcola in base alla data di consumazione del fatto; per i reati di sola natura disciplinare il termine massimo inderogabile è di sette anni e mezzo dalla data del fatto, ai sensi dell'art.56 legge 247/2012 e giurisprudenza di legittimità.
  • Se l'azione disciplinare non si conclude con sentenza definitiva entro il termine massimo complessivo, l'azione si estingue per prescrizione e la sentenza sanzionatoria viene cassata senza rinvio.
  • Il nuovo Codice Deontologico è applicabile ai procedimenti in corso se risulta più favorevole all'incolpato (principio del favor rei recepito dall'art.65, comma 5, legge 247/2012).
  • Nelle questioni di conflitto di interesse tra difesa precedente e successiva (difendere un ex cliente o il suo avversario), la valutazione si concentra sul decoro e sull'immagine della professione più che sulla distinzione tra difesa 'formale' e 'sostanziale'; il consenso dell'ex cliente non è di per sé scriminante.
  • L'eccezione di prescrizione, se fondata, assorbe e rende ininfluente l'esame degli altri motivi di ricorso sostanziali: il sopravvenire della causa estintiva prevale sul merito della responsabilità disciplinare.
  • In caso di estinzione del giudizio disciplinare per prescrizione è comune la compensazione delle spese e la mancata imposizione di oneri processuali aggiuntivi (es. contributo unificato), salvo diversa valutazione del giudice.

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