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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23859/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una società nei confronti della banca presso cui era intrattenuto un rapporto, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente causati da operazioni anomale compiute da una propria dipendente nel periodo tra il 1° gennaio 2003 e il 6 giugno 2011. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda; la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione principale della società e anche l'appello incidentale della banca. La società proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi, mentre la banca resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato su un unico motivo. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, la ricorrente principale depositava atto di rinuncia all'impugnazione, dichiarando di avere raggiunto una soluzione conciliativa con la controparte; la controricorrente accettava la rinuncia e dichiarava a sua volta di rinunciare al controricorso. La questione decisa in Cassazione riguarda quindi gli effetti processuali della rinuncia al ricorso e della conseguente rinuncia al ricorso incidentale condizionato, nonché la non applicabilità dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 390 c.p.c., rilevando che la rinuncia al ricorso principale era intervenuta prima dell'adunanza camerale e che l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, con rinuncia anche al controricorso, comportava l'estinzione anche del ricorso incidentale condizionato. La Corte ha inoltre escluso la regolazione delle spese processuali, in ragione dell'accettazione della rinuncia che preclude la condanna del rinunciante alle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha precisato che non trova applicazione l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile al caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento

    La rinuncia all'impugnazione, intervenuta prima dell'udienza camerale, e l'accettazione della controparte consentono la dichiarazione di estinzione del procedimento.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente [...] preclude la condanna della rinunciante alle spese

    Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte, non si procede alla condanna del rinunciante alle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non trova applicazione [...] trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile

    L'ulteriore contributo unificato non si applica al caso di rinuncia al ricorso, perché la norma ha carattere eccezionale e sanzionatorio e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È la disposizione che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se formulata prima della decisione e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di legittimità.
  • La rinuncia al controricorso, quando sia proposta in relazione a un ricorso incidentale condizionato, comporta l'abbandono anche di tale impugnazione incidentale.
  • In caso di rinuncia accettata, non può disporsi la condanna del rinunciante alle spese processuali.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente nei giudizi di impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la norma è eccezionale e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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