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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19810/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’omologazione di un concordato preventivo misto in continuità diretta, con transazione fiscale e apporto di finanza esterna. Il tribunale aveva omologato il piano ritenendo applicabile il cram down fiscale ex art. 180, comma 4, l.fall., nonostante il dissenso dell’Agenzia delle Entrate, creditore della classe I e dissenziente anche rispetto alla transazione fiscale. L’Agenzia aveva proposto reclamo contro il decreto di omologa sostenendo di essere legittimata a impugnarlo perché parte del giudizio di omologazione in quanto creditore dissenziente, e perché aveva trasmesso al commissario giudiziale una memoria del 16/11/2023 che esprimeva opposizione sostanziale all’omologa, anche se non depositata formalmente in cancelleria con ministero di difensore. La società debitrice si era costituita eccependo l’inammissibilità del reclamo, assumendo che mancasse una formale opposizione nel giudizio di omologazione e che, quindi, operasse il regime dell’art. 180, comma 3, l.fall., che esclude il reclamo. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo; l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 180, commi 2, 3 e 4, l.fall., sostenendo che bastasse la manifestazione sostanziale di dissenso e che il cram down fiscale non introducesse un tertium genus procedurale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d’appello, perché nel giudizio di omologazione del concordato il creditore dissenziente assume la qualità di parte solo se si costituisce formalmente nei termini previsti dall’art. 180, comma 2, l.fall., mediante memoria depositata in cancelleria con l’assistenza tecnica di un difensore e contenente l’opposizione all’omologa. In mancanza di una valida opposizione, il decreto di omologazione è reso ai sensi dell’art. 180, comma 3, l.fall. e non è soggetto a reclamo. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso era comunque carente sotto il profilo di autosufficienza, perché non riproduceva adeguatamente il contenuto della memoria del 16/11/2023 né la depositava in modo specifico tra gli atti rilevanti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 180 l.fall.

    Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il creditore dissenziente diventa parte solo con formale costituzione e opposizione; in assenza di opposizioni ritualmente proposte il decreto di omologa non è reclamabile. Il cram down fiscale non crea un procedimento autonomo, ma si innesta nel regime ordinario dell’art. 180 l.fall.

  • art. 177 l.fall.

    Richiamato per il riferimento alle maggioranze di voto richieste per l’approvazione del concordato.

  • art. 182-ter l.fall.

    Richiamato in relazione alla transazione fiscale inserita nel piano concordatario.

  • art. 186-bis l.fall.

    Richiamato per qualificare il concordato come concordato in continuità diretta.

  • art. 183 l.fall.

    Richiamato dalle parti come norma sul reclamo avverso il decreto di omologa, la cui proponibilità dipende dall’avvenuta rituale opposizione nel giudizio di omologazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile o non scrutinabile.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare specificamente gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato per l’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 161, terzo comma, l.fall.

    Richiamato per la relazione del professionista indipendente sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione.

  • art. 172 l.fall.

    Richiamato per la relazione del commissario giudiziale utilizzata nella valutazione di convenienza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il creditore dissenziente non acquisisce automaticamente la qualità di parte processuale: è necessaria una formale costituzione con deposito di memoria in cancelleria, assistita da difensore, contenente una vera opposizione all’omologa.
  • In assenza di opposizioni ritualmente proposte, il decreto di omologazione è pronunciato ai sensi dell’art. 180, comma 3, l.fall. e non è soggetto a reclamo.
  • L’istituto del cram down fiscale non introduce un procedimento autonomo o un tertium genus di giudizio di omologazione, ma opera all’interno del regime ordinario del concordato preventivo.
  • Nel ricorso per cassazione che deduce un error in procedendo, il controllo della Corte sugli atti di causa presuppone che il ricorrente indichi in modo specifico e autosufficiente il contenuto degli atti rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo.
  • L’autosufficienza del ricorso per cassazione non impone la trascrizione integrale degli atti, ma richiede una puntuale indicazione degli elementi decisivi necessari a verificare il vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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