Cassazione Penale, Sentenza n. 12675/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva fissato la decorrenza della pena complessiva al 20/04/2016 (fine pena 17/09/2026) dopo il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre condanne per reati, tra cui due per associazione mafiosa (art. 416-bis) e uno per estorsione continuata (art. 513-bis). Alfonso Fiammetta sosteneva che, trattandosi di reati di natura permanente e della medesima fattispecie associativa, andava detratto il periodo di custodia cautelare sofferto sin dal 03/11/2010 (presofferto) e che il dies a quo della pena unificata avrebbe dovuto coincidere con la prima sentenza più antica (2014) e non con la sentenza del 2016.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso: ha confermato che il reato permanente ha natura unitaria e non può essere idealmente scomposto in più reati anteriori e posteriori alla detenzione senza titolo; perciò il periodo di custodia senza titolo sofferto durante la permanenza del reato permanente (qui dal 20/09/2014 al 19/04/2016, mentre il reato permanente è stato ritenuto commesso fino al 31/07/2016) non è detraibile ai fini della determinazione della pena ex art. 657 comma 4 c.p.p. Conseguentemente l'ordinanza del GIP è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Reato associativo contestato nelle sentenze richiamate; utilizzato per individuare la natura di reato permanente e per l'individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena sotto il vincolo della continuazione.
Reato di estorsione continuata menzionato tra le condanne aggregate; contribuisce all'aumento complessivo della pena per continuazione ma non altera il principio sulla natura unitaria del reato permanente.
art. 187 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena da eseguire; la Corte ha individuato quale reato più grave quello giudicato con la sentenza sub a).
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
art. 657 comma 4 cod. proc. pen.
Applicata nel senso che la detrazione della custodia cautelare o delle pene espiate "senza titolo" è possibile solo se tali periodi sono successivi alla commissione del reato per cui si esegue la pena. Se il reato è permanente e si protrae nel tempo, non si può considerare successivo un periodo di detenzione che si svolge durante la permanenza del reato stesso.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1988 (Cartillone)
Conferma il principio che nei reati permanenti non è consentita la scomposizione temporale ai fini della detrazione della custodia cautelare; la detenzione 'senza titolo' scontata durante la persistenza del reato non è detraibile.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 1436 del 10/03/1998 (Pesce)
Ribadisce che, ai fini della fungibilità delle pene, la custodia cautelare può essere computata solo se successiva alla commissione del reato che dà titolo all'esecuzione; nel caso di reato permanente non può ritenersi successiva la detenzione che si svolge durante la permanenza.
Massime di principio
- Per i reati di natura permanente la stessa fattispecie ha natura unitaria: non è possibile idealmente suddividere il periodo della condotta in segmenti anteriori e posteriori alla detenzione per altri fatti ai fini della detrazione della custodia cautelare.
- La detrazione della custodia cautelare o di pene "senza titolo" ex art. 657, comma 4 c.p.p. è ammessa solo se tali periodi sono successivi alla commissione del reato per cui si esegue la pena; se la commissione si prolunga oltre la detenzione, la detrazione non spetta.
- Nel calcolo della pena unificata sotto il vincolo della continuazione si individua il reato più grave e si applicano gli aumenti per continuazione; la decorrenza della pena non si anticipa alla data di precedenti condanne se la condotta è stata ritenuta permanente fino a data successiva.
- Se si contesta la non detraibilità di periodi di custodia cautelare, occorre dimostrare che tali periodi sono effettivamente successivi alla cessazione della permanenza del reato o che il reato non ha carattere permanente nella porzione contestata.
- In sede difensiva, per ottenere la detrazione è strategico: 1) accertare e documentare le date precise di inizio e cessazione della condotta considerata permanente; 2) proporre argomentazioni o prove che il reato si sia esaurito prima della detenzione senza titolo; 3) valutare ricorsi fondati su elementi fattuali nuovi o su diversa qualificazione della fattispecie.
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