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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12675/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva fissato la decorrenza della pena complessiva al 20/04/2016 (fine pena 17/09/2026) dopo il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre condanne per reati, tra cui due per associazione mafiosa (art. 416-bis) e uno per estorsione continuata (art. 513-bis). Alfonso Fiammetta sosteneva che, trattandosi di reati di natura permanente e della medesima fattispecie associativa, andava detratto il periodo di custodia cautelare sofferto sin dal 03/11/2010 (presofferto) e che il dies a quo della pena unificata avrebbe dovuto coincidere con la prima sentenza più antica (2014) e non con la sentenza del 2016.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso: ha confermato che il reato permanente ha natura unitaria e non può essere idealmente scomposto in più reati anteriori e posteriori alla detenzione senza titolo; perciò il periodo di custodia senza titolo sofferto durante la permanenza del reato permanente (qui dal 20/09/2014 al 19/04/2016, mentre il reato permanente è stato ritenuto commesso fino al 31/07/2016) non è detraibile ai fini della determinazione della pena ex art. 657 comma 4 c.p.p. Conseguentemente l'ordinanza del GIP è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato associativo contestato nelle sentenze richiamate; utilizzato per individuare la natura di reato permanente e per l'individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Reato di estorsione continuata menzionato tra le condanne aggregate; contribuisce all'aumento complessivo della pena per continuazione ma non altera il principio sulla natura unitaria del reato permanente.

  • art. 187 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena da eseguire; la Corte ha individuato quale reato più grave quello giudicato con la sentenza sub a).

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 657 comma 4 cod. proc. pen.

    Applicata nel senso che la detrazione della custodia cautelare o delle pene espiate "senza titolo" è possibile solo se tali periodi sono successivi alla commissione del reato per cui si esegue la pena. Se il reato è permanente e si protrae nel tempo, non si può considerare successivo un periodo di detenzione che si svolge durante la permanenza del reato stesso.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1988 (Cartillone)

    Conferma il principio che nei reati permanenti non è consentita la scomposizione temporale ai fini della detrazione della custodia cautelare; la detenzione 'senza titolo' scontata durante la persistenza del reato non è detraibile.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 1436 del 10/03/1998 (Pesce)

    Ribadisce che, ai fini della fungibilità delle pene, la custodia cautelare può essere computata solo se successiva alla commissione del reato che dà titolo all'esecuzione; nel caso di reato permanente non può ritenersi successiva la detenzione che si svolge durante la permanenza.

Massime di principio

  • Per i reati di natura permanente la stessa fattispecie ha natura unitaria: non è possibile idealmente suddividere il periodo della condotta in segmenti anteriori e posteriori alla detenzione per altri fatti ai fini della detrazione della custodia cautelare.
  • La detrazione della custodia cautelare o di pene "senza titolo" ex art. 657, comma 4 c.p.p. è ammessa solo se tali periodi sono successivi alla commissione del reato per cui si esegue la pena; se la commissione si prolunga oltre la detenzione, la detrazione non spetta.
  • Nel calcolo della pena unificata sotto il vincolo della continuazione si individua il reato più grave e si applicano gli aumenti per continuazione; la decorrenza della pena non si anticipa alla data di precedenti condanne se la condotta è stata ritenuta permanente fino a data successiva.
  • Se si contesta la non detraibilità di periodi di custodia cautelare, occorre dimostrare che tali periodi sono effettivamente successivi alla cessazione della permanenza del reato o che il reato non ha carattere permanente nella porzione contestata.
  • In sede difensiva, per ottenere la detrazione è strategico: 1) accertare e documentare le date precise di inizio e cessazione della condotta considerata permanente; 2) proporre argomentazioni o prove che il reato si sia esaurito prima della detenzione senza titolo; 3) valutare ricorsi fondati su elementi fattuali nuovi o su diversa qualificazione della fattispecie.

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